Istituzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'´Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266ª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.

55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia; Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002, recante l'´Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonche' presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziariaª; Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il proprio decreto 24 gennaio 2002 ´Disposizioni concernenti l'uso, la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziariaª; Considerato che occorre provvedere con urgenza alle misure necessarie per consentire la partecipazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria all'UCIS nonche', ove necessario, ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia come previsto dal citato art. 2, commi 5 e 6; Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, spetta all'UCIS ´assicurare in via esclusiva e in forma coordinata l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezzaª; Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera b) e c) l'UCIS provvede, tra l'altro ´all'individuazione delle modalita' di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguentiª nonche' alla...

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