Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

Decreto Legislativo 19 febbraio

1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998 - Supplemento

Ordinario n. 48

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per

l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una piu'

razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di

primo grado;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni

del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica

e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio

1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13

febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Titolo I DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Capo I Disposizioni relative agli organi che amministrano la giustizia

Art. 1.

1. L'ufficio del pretore e' soppresso, fatta salva l'attivita' necessaria per

l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori

dei casi in cui e' diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono

trasferite al tribunale ordinario.

2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e'

soppressa la lettera b).

Art. 2.

1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e' soppresso. Le

relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale

ordinario.

2. L'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente

"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti

di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del

pubblico ministero.".

Art. 3.

1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato

a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse; b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono

sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".

Art. 4.

1. L'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato

a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse; b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole

"i giudici onorari di tribunale".

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

e' sostituito dal seguente

"La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la

destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione

alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di

sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi

di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis,

il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la

formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di

grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della

magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i

consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che

non sopravvenga un altro decreto.".

Art. 6.

1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi'

modificato

a) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Nel determinare i

criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il

Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in

capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la

designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice

dell'udienza preliminare."; b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente

"Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per

l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di

essi in gruppi di lavoro.".

Art. 7.

1. Nell'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i

magistrati delle preture," sono soppresse.

Capo II Disposizioni relative al tribunale ordinario

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i

seguenti:

"Art. 42-bis. (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario). -

Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu'

giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

Art. 42-ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale). - I giudici

onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in

conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta

del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista

dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneita' fisica e psichica; d) eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni; e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per

il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione

di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza; g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per

contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale

previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n.

1578, o di notaio; c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori

statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con

qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa

carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresi' titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma,

il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del

Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalita' del procedimento di

nomina.

Art. 42-quater. (Incompatibilita'). - Non possono esercitare le funzioni

di giudice onorario di tribunale

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di

cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli

organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di

difensore civico; b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche

esecutivi, nei partiti politici; d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio

indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale

non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o

societa' di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione

forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il

quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le

parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o

interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel

circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario

di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza,

per una sola volta.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista

dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di

idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento

utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce

requisito necessario per la conferma.

Art. 42-sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il

giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio

a) per compimento del settantaduesimo anno di eta'; b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma; c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di

accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del

provvedimento di nomina o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro di

grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10; b) se non esercita volontariamente le...

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