LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 - Istituzione dell''Autorita'' garante per l''infanzia e l''adolescenza. (11G0154)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176

(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135,

S.O.

- Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a

Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla

Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.

221.

- Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio

1996; e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile

2003, n. 91, S.O.

Art. 2

Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del titolare dell'Autorita' garante

1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e' nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita' garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:

  1. promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

  2. esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

  3. collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad altri Paesi;

  4. assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell' affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta';

  5. verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunita' nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

  6. esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

  7. segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

  8. segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorita' competenti;

  9. esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

  10. formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

  11. diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

  12. diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

  13. favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli operatori del settore;

  14. presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita' svolta con riferimento all'anno solare precedente.

    2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del...

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