DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1998, n. 283 - Istituzione dell'Ente tabacchi italiani

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha fissato al 31 luglio 1998 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi per la razionalizzazione dell'ordinamento dei Ministeri, provvedendo anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione, tra l'altro, di amministrazioni centrali, anche ad ordinamento autonomo; Visto altresi' l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n.

59 del 1997, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, degli enti pubblici nazionali che, in settori diversi dalla assistenza e previdenza, operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, il quale, relativamente all'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della stessa legge, contempla, tra i principi ed i criteri direttivi cui il Governo e' tenuto ad attenersi, anche quello della possibilita' di operare la trasformazione in enti pubblici economici o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; Visto l'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresi' alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, secondo il quale, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della stessa legge, il Governo deve tenere conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del 1997, che, ai fini predetti, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, la eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, nonche' la ridefinizione delle strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie ed aziende; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera m), della legge n. 59 del 1997, che, sempre agli stessi fini sopra indicati, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attuazione di un piu' razionale collegamento tra la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge n. 59 del 1997, che, per la ricordata attuazione della delega governativa, stabilisce l'ulteriore principio e criterio direttivo secondo il quale, in materia di personale, devono essere realizzati gli eventuali processi di mobilita', ricorrendosi, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la razionalizzazione, il riordino e la fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998; Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'Ente

1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

5. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o piu' societa' per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle societa' deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.

7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attivita' e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attivita' esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Art. 2.

Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti programmi generali, produttivi e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni sono adottate entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, sentito apposito comitato consultivo paritetico cui partecipano, nella medesima proporzione, rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente e rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente, in numero non inferiore a sei, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie; partecipano altresi', limitatamente alle questioni attinenti allo specifico settore di competenza, rappresentanti dei gestori di magazzino, dei tabaccai e dei produttori e trasformatori di tabacchi greggi, parimenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente non espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attivita' dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui al comma 7, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze...

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