DECRETO 17 luglio 2012 - Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A. (12A08314)

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,

IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA

E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto l'art.18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attivita' certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresi', conto dell'art.13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 4-quater che prevede che il contrato di rete e' soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 45 che ha modificato il comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 prevedendo che le modifiche del contrato di rete sono redatte e depositate a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta l'impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 194 che prevede che le imprese che disciplinano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto il decreto 8 marzo 2010, n. 65 concernente «Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;

Visto il particolare l'art. 3 che prevede che le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto l'art. 212 dello stesso decreto legislativo n. 152/2005 che prevede la costituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 concernente «Regolamento recante norme di...

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