Istituzione e durata della Commissione di inchiesta
E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione».
La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.