LEGGE 29 luglio 2020, n. 107 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Coming into Force12 Settembre 2020
Published date28 Agosto 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/28/20G00126/ORIGINAL
Enactment Date29 Luglio 2020
Official Gazette PublicationGU n.214 del 28-08-2020
Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Istituzione e durata della Commissione di inchiesta

  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione».

  2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.

  3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.

Art 2.

Composizione

  1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione.

  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.

  4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.

  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art 3.

Competenze

  1. La Commissione ha il compito di:

  1. verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, nonche' le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;

  2. verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

  3. verificare le modalita' operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;

  4. verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per...

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