LEGGE 3 aprile 1958, n. 535 - Istituzione delle scuole elementari carcerarie

Coming into Force19 Giugno 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/06/04/058U0535/CONSOLIDATED/20091214
Published date04 Giugno 1958
Enactment Date03 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.132 del 04-06-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data dei 1 ottobre 1955.

Art 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.

Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

I maestri vincitori di cui al primo comma, vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nella stessa sede per almeno cinque anni.

Art 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.

Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72.

Art 3.

Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale...

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