L’istituto del regresso ex art. 2055 secondo comma del codice civile: riflessi nei rapporti condominiali

AutoreVincenzo Nasini
Pagine245-246

    Intervento svolto al XIX Convegno Coordinamento legali Confedilizia tenutosi a Piacenza il 12 settembre 2009.

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L’art. 2055 c.c. disciplina la materia della solidarietà nel campo della responsabilità extracontrattuale sancendo il principio secondo il quale, qualora un evento sia riferibile ad una molteplicità di condotte, tutti gli autori del fatto sono obbligati in solido al risarcimento del danno.

Il mio intervento si propone di analizzare l’istituto del regresso come disciplinato dal secondo comma dell’art. 2055, con particolare riguardo ai riflessi nei rapporti condominiali.

La disposizione in esame, riecheggiando il comma 1 dell’art. 1227, parametra il riparto interno in funzione della gravità della colpa e della rilevanza effettuale del contributo.

Diciamo subito quindi che la regola sancita dall’art. 2055, comma 2, diverge da quella disegnata dall’art. 1298 c.c. in quanto non prevede una ripartizione pro quota, ma si fonda sui parametri della gravità della colpa e dell’entità delle sue conseguenze.

Ne deriva che in questa fase rivestono importanza i profili, irrilevanti ai fini del primo comma, dell’incidenza eziologica del singolo contributo, della sua ascrivibilità a dolo o colpa, della graduazione interna del dolo o della colpa.

Questi parametri non possono ovviamente rilevare ove i titoli prescindano dalla colpa, come nel caso di responsabilità oggettiva. In tal caso rileverà solo il dato eziologico.

Ciò premesso, la questione che qui vogliamo porre concerne, come già accennato, l’applicazione nell’ambito della compagine condominiale della regola sancita dal citato secondo comma dell’art. 2055 c.c.

Ci chiediamo cioè se e come possano influire in sede di riparto interno e in via di regresso i parametri della gravità della colpa, dell’entità delle sue conseguenze e dell’incidenza eziologica del singolo contributo.

Va detto infatti in linea generale che, nel quadro delle molteplici problematiche connesse alla responsabilità extracontrattuale del Condominio, una questione poco affrontata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza è proprio quella della ripartizione dell’obbligo risarcitorio tra i condomini.

Ci si chiede: si può operare una discriminazione in sede di regresso alla luce di tale diversa incidenza e dei diversi comportamenti tenuti dai singoli condomini nella fase deliberativa o in quella esecutiva?

La norma di riferimento è, come già detto, l’art. 2055 c.c. che disciplina al primo comma il criterio di...

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