DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20 - Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; Considerata la necessita' di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni del Fondo 1. Il Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n.

62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonche' delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.

  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale e' istituito il Fondo, svolge l'attivita' istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entita' dei finanziamenti e delle indennita' per i singoli progetti, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge di iniziativa del Governo. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.".

    - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato prima dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e poi dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente

    "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le...

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