Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni trariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a.

pari a 300 miliardi di lire per il 1997, per le agevolazioni - mantenute anche a seguito dell'applicazione di nuove tariffe dei servizi postali - relative agli invii attraverso il canale postale, di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonche' pubblicazioni informative provenienti da enti, enti locali, associazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero; Vista, in particolare, la medesima disposizione che demanda la disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 1997; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi e' stato delegato l'esercizio delle funzioni relative all'informazione e l'editoria; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997 e nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al funzionamento del fondo per le agevolazioni previste, a decorrere dal 1 aprile 1997, dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli invii, tramite il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero.

  2. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto e' subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  3. Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima societa', che rimangono a carico della stessa.

    Art. 2.

    Istituzione e...

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