DECRETO 30 luglio 2003 - Modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 che disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli allegati IV, V e VI del medesimo regolamento che stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche; Visto il Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Visto il Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965 che stabilisce ´Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e acetiª; Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 341 del 13 dicembre 1980, modificato dai decreti ministeriali del 14 aprile 1981, del 28 settembre 1984 e del 15 settembre 1986, relativo alle ´Condizioni e modalita' di impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificatoª; Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967, relativo alle ´Norme per l'impiego del ferrocianuro di potassio in enologiaª; Considerato che il Regolamento (CE) n. 1622/2000 prevede che sia lo Stato membro a stabilire le disposizioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione di alcune sostanze autorizzate; Considerata la necessita' di stabilire i termini entro i quali i produttori inviano le comunicazioni e le dichiarazioni preventive alle autorita' di controllo che gli stessi termini siano fissati in armonia con quelli previsti dalla citata normativa comunitaria; Considerata, altresi', l'opportunita' di individuare le figure professionali responsabili dei trattamenti previsti agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 citato, in considerazione della funzione loro affidata che richiede un profilo specialistico; Ritenuto, inoltre, di disciplinare le modalita' relative alle pratiche ed ai trattamenti sperimentali al fine di garantire che i prodotti ottenuti non siano commercializzati al di fuori dello Stato italiano; Ritenuto di dover emanare disposizioni per disciplinare la materia delle pratiche e dei trattamenti enologici in applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 al fine di permettere agli Organi di controllo lo svolgimento di controlli idonei a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie citate; Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni formulato nella riunione del giorno 24 luglio 2003; Decreta

Art. 1.

Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dal titolo V del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99, di seguito denominato ´Regolamentoª, dagli allegati IV, V e dall'allegato VI per quanto attiene ai V.Q.P.R.D. e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1622/2000, con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative della citata normativa comunitaria.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Ai sensi del presente decreto si intende per

´Ministeroª il Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; Ispettorato centrale repressione frodi, la divisione II dell'Ispettorato centrale repressione frodi - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; ´Organismo competenteª l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territoriale competente; ´Responsabileª uno dei soggetti indicati all'art. 4 del presente decreto.

Le pratiche ed i trattamenti enologici sono effettuate secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e del presente decreto.

Art. 2.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano la sussistenza delle condizioni climatiche sfavorevoli di cui all'allegato V, sez. E, paragrafo 6 del ´Regolamentoª e conservano

    la relativa documentazione presso i propri uffici ai fini di eventuali controlli da parte degli organi preposti.

  2. Sulla base degli accertamenti effettuati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano chiedono l'autorizzazione ad effettuare l'acidificazione dei prodotti vitivincoli della zona Clb, presentando richiesta al ´Ministeroª, che autorizza le operazioni

    di acidificazione con decreto da emanare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

  3. La richiesta di cui al paragrafo 2 contiene

    1. la dichiarazione attestante che nel territorio si sono verificate condizioni atmosferiche tali da giustificare il ricorso all'acidificazione; b) i territori della provincia nei quali si sono verificate le condizioni di cui al paragrafo a); c) i prodotti per i quali viene chiesta l'acidificazione.

    Art. 3.

  4. Le dichiarazioni e le comunicazioni agli ´organismi competentiª previste negli allegati al presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.

  5. Coloro che presentano le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna pratica e per campagna vitivinicola.

  6. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'Organismo competente, mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante delle ricevute, qualora l'Organismo medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.

  7. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'allegato 3 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'organismo competente le dichiarazioni e le comunicazioni preventive ed intendano variarne uno o piu' elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalita' specificamente previsti per ciascuna pratica e trattamento enologico. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi piu' operazioni sono indicate le eventuali operazioni gia' effettuate.

    Art. 4.

    Le pratiche ed i trattamenti enologici previste agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 sono effettuati sotto la responsabilita' di un enologo di cui alla legge n. 129/1991 o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione di tali pratiche enologiche.

    Art. 5.

    1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare prove sperimentali prevista all'art. 41 del Regolamento (CE) n. 1622/2000, i soggetti interessati presentano una domanda contenente

    la relazione tecnica con la descrizione della pratica o del trattamento enologico che si intende effettuare; le finalita' per le quali si intende procedere alle prove sperimentali oggetto della domanda; i prodotti per i quali viene richiesta l'autorizzazione; la quantita' di prodotto da sottoporre alla sperimentazione; il o i protocolli sperimentali contenenti le modalita' pratiche di realizzazione della sperimentazione ivi compresi i requisiti di purezza dei prodotti utilizzati che dovranno essere certificati. Il protocollo sperimentale sara' controfirmato dal ´responsabileª che segue l'esecuzione della sperimentazione; l'elenco dei soggetti che partecipano alla sperimentazione, con l'indicazione

    1. del nome o della ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale di ciascun soggetto; b) della sede legale; c) della sede dello stabilimento ove sara' effettuata la sperimentazione; d) dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso e dei carichi pendenti.

      2) La domanda e' presentata al ´Ministeroª che, sentito l'Ispettorato centrale repressione frodi, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.

      3) L'autorizzazione ad effettuare prove sperimentali riguarda tutte le tipologie di vino ed i prodotti a monte del vino. Per quanto attiene ai VQPRD, VLQPRD e VSQPRD ed ai prodotti atti a diventare V.Q.P.R.D., VLQPRD e VSQPRD l'autorizzazione puo'...

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