LEGGE 14 marzo 2005, n. 41 - Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', di seguito denominata «decisione».

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all'art. 1

    - La decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 6 marzo 2002, n. L 63, reca: «Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'.».

    Art. 2.

    Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia

  2. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianita' di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

  3. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvedera' ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia' in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

  4. Il Ministro della giustizia puo', per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

    Art. 3.

    Assistenti del membro nazionale

  5. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust puo' essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessita' e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale puo' essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purche' giudice o magistrato del pubblico ministero, puo' sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

  6. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresi' essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

  7. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale e' nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale e' nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia e' collocato fuori del ruolo organico.

    Nota all'art. 3

    - Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

    Art. 4.

    Durata dell'incarico e trattamento economico

  8. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non piu' di due anni.

  9. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi e' altresi' corrisposta un'indennita', comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

    Art. 5.

    Poteri del membro nazionale dell'Eurojust

  10. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di...

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