Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, che reca modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione del 1° dicembre 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi; Visto il regolamento (CEE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.

701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo»; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza»; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2002 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalita' di attuazione; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni; Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attivita' di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati; Considerata la necessita' di conformare le disposizioni attuative nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti controlli; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta

Art. 1.

Finalita'

  1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti

    1. regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96; b) procedura di riconoscimento dei trasformatori; c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n.

    2200/96 i trasformatori riconosciuti; d) adempimenti delle parti contraenti; e) sistema di controlli e relative risultanze.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per

    1. «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori riconosciute, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento; b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni riconosciute di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; c) «produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori che consegna la propria produzione a tale organizzazione perche' sia commercializzata secondo le modalita' stabilite nel regolamento (CE) n. 2200/96; d) «singolo produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'art. 4, paragrafo 1...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT