Sistemi di nomina degli amministratori e istanze partecipative nelle società per azioni. Nuovi profili problematici

AutorePierpaolo M. Sanfilippo
Pagine729-741
Pierpaolo M. Sanlippo
Sistemi di nomina degli amministratori e istanze partecipative
nelle società per azioni. Nuovi proli problematici*
S: 1. Autonomia statutaria e norme imperative nella riforma organica delle società. – 2. Principio
di competenza assembleare e nomina degli amministratori per “categorie di azioni”. – 3. Regola di
proporzionalità tra potere di nomina e partecipazione azionaria, e disciplina degli amministratori di
nomina pubblica. – 4. Disciplina della nomina per voto di lista e legittimazione del c.d.a. uscente alla
presentazione di candidature.
1. Non sfugge ad alcuno come il tema dell’autonomia statutaria nella materia ge-
storia delle società per azioni sia percorso dalle scelte di vertice della riforma organica
delle società di capitali, che hanno ssato uno scenario sotto diversi aspetti profonda-
mente mutato rispetto a quello voluto dai compilatori del codice civile del ’42, anche se
si guarda al modello c.d. tradizionale di amministrazione e controllo.
Basti pensare a come non sia più dato agli statuti di valorizzare, così come in passa-
to, l’istanza partecipativa dei soci esterni al gruppo di controllo tramite l’ampliamento
delle competenze gestorie dell’assemblea, a fronte della scelta fondamentale della rifor-
ma di ridurre i poteri di intervento dei soci sulla gestione (art. 2364, n. 5, c.c.) (A-
-M).
In questo quadro, è noto come la riforma abbia confermato la possibilità che gli
statuti valorizzino quella medesima istanza partecipativa incidendo sul procedimento di
nomina degli amministratori, con l’introduzione di regole particolari che riservino la
copertura di alcuni seggi consiliari a gruppi minoritari, potendo persino far concorrere
alla nomina dei gestori chi socio non è, ma mero portatore di strumenti nanziari (art.
2351, comma 5°, c.c.). È poi naturale che gli statuti potenzino ulteriormente quell’istan-
za partecipativa, intervenendo sulle regole di funzionamento del consiglio, e fondamen-
talmente su quorum consiliari e deleghe amministrative, attribuendo un ruolo più pre-
gnante agli amministratori di minoranza.
Ora, nella denizione degli ambiti di manovra degli statuti, sembra ormai acquisito
che non sia di grande ausilio il Leitmotiv dell’ampliamento dell’autonomia statutaria,
potendo questo al più invertire l’onere della prova sulla presenza nel sistema di regole e
princìpi inderogabili dagli statuti, così relegando ad un mero ricordo storico l’antico
brocardo, talora ripetuto dalla nostra più antica giurisprudenza, che rinveniva un crisma
d’imperatività in tutte quelle norme «che disciplinano – tout court – la struttura e il
funzionamento» delle società di capitali (I).
Anche nella materia dell’organizzazione interna delle s.p.a., pare quindi chiaro che
l’individuazione di limiti alla facoltà degli statuti di intervenire sulle regole di nomina (ma
anche di funzionamento) dipenda in larga misura dalla natura giuridica degli istituti
* Scritto realizzato nell’ambito del PRIN, Enforcement ed efettività delle tutele nel diritto commerciale, co-
nanziato dal Miur (2007).

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