DECRETO 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalita'' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell''articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (12A09459)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, per garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del Ministro dell'interno, delle modalita' di presentazione delle istanze oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per le nuove attivita' introdotte all'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:

    1. attivita' soggette: attivita' riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

    2. tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

    3. professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

    4. approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

    5. SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

    6. segnalazione: segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

    Art. 2

    Finalita' e ambito di applicazione

  2. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalita' di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.

  3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attivita' soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

    Art. 3

    Istanza di valutazione dei progetti

  4. Per le attivita' soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto...

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