DECRETO 5 marzo 2010 - Disciplina del rimborso spese per le attivita'' di revisione cooperativa e/o ispezione straordinaria da svolgersi oltre 100 km dalla sede di servizio da parte del personale MISE nonche'' i compensi per le sole revisioni alle banche di credito cooperativo. (10A07784)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2004 ed il decreto ministeriale 16 ottobre 2008 che hanno stabilito i criteri di determinazione degli importi da corrispondere al personale incaricato di effettuare le revisioni agli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 recante le modalita' di esecuzione delle revisioni e delle ispezioni sulle Banche di credito cooperativo;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2007 recante le modalita' di esecuzione delle revisioni e delle ispezioni sulle societa' cooperative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2008 che ha fissato una percentuale di maggiorazione per compensare le ispezioni straordinarie nella misura del 30% rispetto ai compensi previsti per le revisioni ordinarie;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive stipulato in data 1° febbraio 2006 ed il successivo atto integrativo del 31 luglio 2006, con i quali sono stati regolati e disciplinati i rapporti concernenti lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Considerato che all'attualita' e per prassi consolidata e' previsto che le attivita' di vigilanza vengano svolte al di fuori dell'orario di servizio, in assenza di uno specifico corpo ispettivo e, quindi, al fine di non interferire con le ordinarie incombenze di lavoro del personale;

Considerato che detta previsione risulta funzionale solo nei casi in cui la revisione deve essere svolta nei confronti di enti cooperativi aventi sede sociale nel territorio del Comune in cui insiste la sede di servizio del revisore o nelle zone limitrofe;

Considerato che in alcune province, in particolare nel centro-nord, non ci sono funzionari delle direzioni provinciali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disponibili per l'effettuazione dell'attivita' revisionale;

Considerato che l'art. 18 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 ha stabilito che le Banche di Credito Cooperativo, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti alla autorita' governativa, ancorche' limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge n. 59 del 31 gennaio...

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