Isp Obg S.R.L. Intesa Sanpaolo S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali)

ISP OBG S.r.l comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012, ISP OBG S.r.l ha concluso con Banco di Napoli S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'Accordo Quadro di Cessione). In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. cederanno e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A., periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 31 luglio 2012, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e in blocco da Intesa Sanpaolo S.p.A. (il Cedente) tutti i Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 30 luglio 2012 (ore 00:01) inclusa (la Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori indennizzi e quant'altro) che alla data del 31 marzo 2012 (la Prima Data di Individuazione) e, ove applicabile ai sensi di quanto indicato nei seguenti criteri specifici, alla data del 20 maggio 2012 ed alla data del 31 luglio 2012 (la Seconda Data di Individuazione ) presentavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici: CRITERI COMUNI (1) nel caso di crediti ipotecari residenziali: (a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile; (b) ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alla Normativa Banca d'Italia; (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili siti in Italia; (f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; (h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; (i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; (j) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di societa' semplice, di fatto o impresa individuale); (k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati; (l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (m) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi, oppure (2) nel caso di crediti ipotecari commerciali: (a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile; (b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alle Normativa Banca d'Italia; (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili siti in Italia; (f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; (h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; (i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; (j) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati; (k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi; e CRITERI SPECIFICI (A) (1) alla data del 31 marzo 2012 (Prima Data di Individuazione) appartenevano alla societa' Adriano Finance S.r.l ("Adriano Finance") e soddisfacevano i seguenti criteri: (a) derivano da mutui ipotecari concessi in forza di contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo Adriano") ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A ("Intesa Sanpaolo") ad Adriano Finance in data 28 marzo 2008 cosi' come da pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17 maggio 2008, da avviso pubblicato nel registro delle Imprese di Milano in data 28 maggio 2008 e come comunicato ai relativi mutuatari con l'invio di apposita comunicazione cartacea da parte di Intesa Sanpaolo; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Adriano o, in caso di successivo frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Intesa Sanpaolo in relazione all'accollo interessato; (c) i debitori sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615) residenti in Italia, ovvero imprese produttive di beni e servizi non finanziari (SAE 430, 481, 482, 490, 491 e 492) aventi sede legale in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; (d) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a titolo di capitale ed interessi contrattuali dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Intesa Sanpaolo a tale data superiore (i) al 201% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) al 101% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale ovvero (ii) qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata semestrale; (e) derivano da mutui che prevedono data di fine ammortamento successiva al 31 marzo 2012; (f) derivano da mutui che hanno capitale residuo a scadere e scaduto complessivamente superiore a Euro 5.000; (g) derivano da mutui che alla Data di Riferimento non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di una pattuizione tra mutuatario e Banca al di fuori delle eventuali facolta'...

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