Isp Cb Ipotecario S.R.L. Intesa Sanpaolo S.P.A.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
ISP CB Ipotecario S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 29 luglio 2010 (come successivamente modificato) ISP CB Ipotecario S.r.l. ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (il Cedente) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'Accordo Quadro di Cessione). In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, il Cedente cedera' e ISP CB Ipotecario S.r.l. dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, (A) in blocco ogni e qualsiasi credito derivante dai finanziamenti in bonis erogati ai sensi di contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i Crediti) nonche' (B) (i) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 Dicembre 2006, concernente l'integrazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7-bis della Legge 130 riguardanti le obbligazioni bancarie garantite (il Decreto del MEF) e/o (ii) titoli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 3 del Decreto del MEF e/o (iii) titoli di stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del MEF (i Titoli). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 31 agosto 2011, ISP CB Ipotecario S.r.l. ha acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente tutti i Crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturandi e maturati a far tempo dal 29 agosto 2011 (incluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) che alla data del 30 giugno 2011 e alla data del 31 agosto 2011 (ciascuna definita come Data di Individuazione e, congiuntamente, le Date di Individuazione), rispettavano i seguenti criteri comuni: (a) l'ammontare nominale di ciascun credito, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non eccede l'80% del valore dell'immobile, secondo quanto previsto nel Decreto del MEF; (b) il periodo di consolidamento dell' ipoteca relativa a ciascun credito e' trascorso e tale ipoteca non puo' essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo al momento della cessione; (d) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (e) i crediti non sono classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; (f) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario che prevedono il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale; (g) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario stipulati con una o piu' persone fisiche o cointestatari; (h) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario che sono stati interamente erogati; (i) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario che non godono di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (j) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario che non sono stati erogati a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi, e i seguenti criteri specifici: (a) i crediti derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario stipulati da: 1) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. ("Sanpaolo") che, in seguito alla fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data dal 1 novembre 1998; (2) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (3) Intesa Sanpaolo; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari vantati dal Cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal Cedente in relazione all'accollo stesso; (c) i crediti derivano da mutui fondiari o ipotecari che sono stati interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (d) i crediti derivano da mutui fondiari o ipotecari garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale siti in Italia, di primo grado formale a favore del solo Cedente, ovvero di grado successivo ma di primo grado sostanziale a condizione che sia stato accertato che i crediti garantiti dalle ipoteche di grado precedente sono stati integralmente soddisfatti (primo grado economico) e non vi siano altre ipoteche di pari grado sostanziale; (e) i crediti derivano da mutui fondiari o ipotecari che, al momento della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (f) i debitori dei mutui fondiari o ipotecari dai quali derivano i crediti sono famiglie consumatrici o famiglie produttrici (anche organizzate nella forma di societa' semplice, societa'...
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