DECRETO 24 ottobre 2007 - Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta'' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti, stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio 1984 relativo a «Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata»;

Considerato l'opportunita' di adeguare la disciplina per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata alle innovate esigenze del settore, perseguendo nel contempo l'obiettivo della semplificazione delle procedure;

Ritenuto inoltre di adeguare il sistema di controllo alla nuova organizzazione, centrale e periferica, del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto concerne le procedure per la nomina degli esperti per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). Le predette figure professionali sono di seguito nominate quali esperti.

  2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede alla verifica dei requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto mediante una prova di idoneita' da espletarsi secondo quando disposto dal presente decreto.

  3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede ad indire le sessioni di prova per la valutazione dell'idoneita' degli esperti con proprio bando, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Art. 2.

    Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto

  4. I candidati per essere ammessi alla prova per la valutazione dell'idoneita' ad esperto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1. laurea in ingegneria, ovvero laurea triennale in ingegneria, ovvero diploma di perito tecnico industriale; ciascun titolo deve essere stato conseguito con votazione equipollente al minimo di 8/10. In alternativa e' richiesta laurea in ingegneria con attestazione di docenza in materia di termodinamica, rilasciato da un universita' italiana, per un periodo non inferiore a cinque anni anche non continuativo nell'arco temporale degli ultimi dieci anni, presso la stessa universita'. La predetta attestazione sostituisce la rispondenza al punto c);

    2. abilitazione all'esercizio della professione;

    3. aver svolto, attivita' di direzione o progettazione tecnica nel settore delle costruzioni ovvero negli allestimenti di equipaggiamenti per carrozzerie isotermiche, per un periodo non inferiore a:

    4. due anni per titolari di laurea in ingegneria;

      ii. tre anni per titolari di laurea triennale in ingegneria;

      iii. cinque anni, per titolari di diploma di perito tecnico industriale; anche non continuativo, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. In alternativa e' richiesto di aver svolto attivita' di conduzione e verbalizzazione, in media di almeno tre prove al mese, per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni, secondo la normativa tecnica A.T.P. presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404;

    5. avere raggiunto la maggiore eta';

    6. essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato con cui sia operante una specifica condizione di reciprocita';

    7. non essere, ne' essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

    8. non essere, ne essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

    9. non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

  5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la...

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