DECRETO 22 novembre 2010 - Autorizzazione alla societa'' ISET S.R.L., in Moglia, a svolgere attivita'' di Organismo di valutazione della conformita'' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 13241-1:2003. (10A14831)
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;
Vista la richiesta della societa' ISET S.R.L. di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 40-5 ed EN 13241-1;
Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Decreta:
Art. 1
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La societa' ISET S.R.L., con sede legale in via Donatori di Sangue, 9 - 46024 Moglia (Mantova), e' autorizzata a svolgere attivita' di Organismo di valutazione della conformita' dei prodotti da costruzione secondo le norme ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:
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EN 13241-1:2003 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo. Sistema di attestazione 3.
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L'autorizzazione ha validita' di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 2
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L'attivita' di certificazione dovra' essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.
Art. 3
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L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.
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Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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Ogni sei...
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