Locazione immobili a stranieri irregolari (chiarita la norma) e prescrizione spese condominiali nonchè limite al pagamento anticipato del canone (abrogate le norme relative)

AutoreAntonio Nucera
Pagine427-429

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@1. Locazione, c’è reato solo se lo straniero è irregolare al momento della stipula o del rinnovo del contratto

– La situazione di irregolarità dell’inquilino deve sussistere al momento della stipula o del rinnovo del contratto. Diversamente, non si può configurare a carico del proprietario di un immobile il reato di locazione a straniero privo di titolo di soggiorno.

È quanto prevede la nuova legge in materia di sicurezza (L. 15 luglio 2009, n. 94, in questo stesso fascicolo), così modificando – come sollecitato dalla Confedilizia – la norma introdotta circa un anno fa, la cui ambigua formulazione aveva dato luogo a forti incertezze interpretative, anche in giurisprudenza (cfr. Cass. pen. n. 19171/09, in questa Rivista 2009, 347 con nota di richiami anche giurisprudenziali), al punto da rendere problematico locare agli stessi immigrati regolari.

La formulazione sinora vigente, infatti, prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni (oltre alla sanzione della confisca del bene, a meno che questo non fosse appartenuto a persona estranea al reato), per chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto, avesse dato alloggio ad uno straniero (intendendosi per tale il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea o l’apolide), privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui avesse avuto la disponibilità, ovvero lo avesse ceduto allo stesso, anche in locazione. Il problema che si poneva era quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi (e dei visti) di soggiorno. Avendo questi una durata massima – salvo rinnovo – di due anni, ci si chiedeva in quali conseguenze sarebbe incorso un proprietario che avesse concesso in locazione un immobile per un periodo superiore. E, in caso positivo, quali strumenti avesse avuto a disposizione per non subire sanzioni qualora il permesso del suo inquilino fosse stato revocato, oppure non fosse stato rinnovato.

L’attuale formulazione dell’art. 12, comma 5 bis, D.L.vo 286/98 (T.U. sull’immigrazione) chiarisce, invece, che con la medesima pena della reclusione da sei mesi a tre anni (oltreché con la medesima sanzione della confisca) sarà punito «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiuto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione». Allo stato, dunque, il reato si configura esclusivamente qualora l’inquilino straniero sia in una situazione di...

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