Il contrasto al lavoro irregolare e gli indici di congruità: inquadramento teorico e profili applicativi della legge regionale pugliese

AutoreVito Pinto
Occupazione dell'autoreUniversità degli Studi di Bari
Pagine13-34
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IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE
E GLI INDICI DI CONGRUITÀ:
INQUADRAMENTO TEORICO E PROFILI
APPLICATIVI DELLA LEGGE REGIONALE
PUGLIESE
di Vito Pinto
1. Le misure relative all’attività ispettiva e il sostegno
all’emersione
La manovra della Regione Puglia in materia di contrasto al lavoro irregolare,
così come delineata dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28, si articola
essenzialmente in tre diverse misure o azioni tra loro combinate. Accanto al
potenziamento e al miglioramento qualitativo dell’attività ispettiva e di controllo,
infatti, il legislatore regionale ha previsto un incisivo intervento di politica economica
diretto a penalizzare, e a rendere sempre più marginali, le imprese che fondano la
propria competitività sulla riduzione illecita del costo del lavoro; nonché un’azione
di sostegno all’emersione del lavoro irregolare.
La prima e l’ultima misura hanno un’indubbia rilevanza pratica ma, se considerate
dal punto di vista teorico, non presentano particolarità signif‌icative.
Per quanto riguarda la prima misura, infatti, la legge destina specif‌icamente una
parte delle risorse disponibili al rafforzamento dell’attività ispettiva e, in particolare,
al f‌inanziamento di “programmi” di controllo def‌initi congiuntamente dalla Regione
Puglia e dal Ministero del Lavoro19. Attraverso la stipulazione di appositi protocolli
d’intesa20, infatti, la Regione ha inteso realizzare a proprie spese, è bene sottolineare
– una collaborazione interistituzionale che consenta un più adeguato controllo circa
19 Così l’art. 3 l.r.
20 V. i Protocolli d’intesa per il coordinamento delle azioni di contrasto all’economia e al lavoro non
regolare in Puglia sottoscritti con la Direzione regionale Puglia dell’INPS (24 settembre 2007), con la
Direzione regionale dell’INAIL (24 settembre 2007), con il Ministero del lavoro – Direzione regionale del
Lavoro per la Puglia (25 settembre 2007), con il Comando regionale Puglia della Guardia di f‌inanza (23
gennaio 2008), tutti reperibili sul sito www.regione.puglia.it/pep
14 LA LOTTA AL LAVORO NERO
NELL’ESPERIENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE PUGLIA
le condizioni di impiego soprattutto nelle imprese che (1) abbiano stipulato contratti
di appalto con la Regione, con gli enti dalla stessa partecipati o con le aziende
sanitarie; ovvero (2) siano benef‌iciarie di agevolazioni concesse, in via diretta o
indiretta, dalla stessa Regione.
Proprio il riferimento a queste due categorie di imprese/datori di lavoro, come
sarà più chiaro a breve, attesta la stretta connessione esistente tra i diversi assi di
intervento previsti dal legislatore regionale.
Per quanto attiene al sostegno all’emersione, invece, la legge distingue gli
interventi a seconda che destinatari degli stessi siano i datori di lavoro operanti in un
determinato settore dell’attività economica oppure in un determinato territorio21.
Le misure settoriali, infatti, dovranno essere individuate dalla stessa Regione di
concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi
settori di attività economica ma, anche, con il coinvolgimento della Commissione
regionale per l’emersione del lavoro non regolare.
I piani territoriali per l’emersione, invece, saranno def‌initi dalla Regione di
concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, con gli enti
locali interessati e, questa volta, con il coinvolgimento delle Commissioni provinciali
per l’emersione del lavoro non regolare. In questo caso, peraltro, l’accordo dovrà
riguardare, prima ancora che le concrete iniziative, l’individuazione stessa delle
«situazioni territoriali di particolare criticità» sulle quali intervenire.
Con riferimento ad entrambi i casi, comunque, la legge regionale f‌issa innanzi
tutto la misura massima dell’incentivo (che non potrà eccedere quella determinata
dalla legislazione comunitaria in tema di regimi di aiuto alle imprese e de minimis) e,
soprattutto, la condizione fondamentale che deve sussistere aff‌inché la concessione
possa avere luogo22.
Come precisato dal secondo comma dell’articolo 5, infatti, le incentivazioni
potranno essere riconosciute soltanto alle imprese che dimostrino come «il rapporto
tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia
divenuto congruo [...] e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto
registrato nell’anno precedente».
Emerge un primo impiego dei c.d. indici di congruità i quali, appunto, esprimono
«il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione
percentuale dall’indice individuato che sia da considerare normale»23.
Su questi indicatori si avrà modo di tornare.
21 V. l’art. 5 l.r. Per l’impegno a coinvolgere nelle iniziative sull’emersione sia le parti sociali, sia le isti-
tuzioni responsabili, cfr. – in linea generale – l’art. 1, co. 1, l.r.
22 L’art. 5, co. 3, l.r. stabilisce altresì che tutte «le incentivazioni [...] possono essere riconosciute in pre-
senza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione
alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell’anno, anche
di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
23 Così l’art. 2, co. 3, l.r.

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