Un'ipotesi ricostruttiva

AutoreAntonio Perrone
Pagine337-374
337
CAPITOLO QUARTO
UNIPOTESI RICOSTRUTTIVA
SOMMARIO: 1. Il quadro disegnato conduce inevitabilmente lindagine sul piano
della tutela dei diritti. - 2. Il problema della tutela del dir itto del contribuen-
te alla prova dell’”effettiva imposta evasa in ambito penalistico. Lart. 53
Cost. come criter io di legittimazione dellillecito fiscale e, al contempo,
come criterio di tutela del diritto alla prova rigorosa del superamento della
sogli di punibilità. - 3. La possibile soluzione alle due problematiche p oste
dallillecito fiscale. - 4. Una possibile ricostruzione. - 5. La di mensione co-
stituzionale del diritto penale-tributario fra costituzionalismo forte e ne-
ocostituzionalismo giurisprudenziale. - 6. Il problema della sanzionabilità
penale dellelusione. Unulteriore conferma del ruolo creativo della giu-
risprudenza della Suprema Corte.
1. Il quadro disegnato conduce inevitabilmente l’indagine sul
piano della tutela dei diritti
Le riflessioni che abbiamo sviluppato nei primi tre capitoli di
questo scritto ci consentono di delineare un quadro ben preciso che
attiene ai rapporti fra la violazione fiscale e lillecito tributario e
che attiene altresì ai criteri di accertamento del fatto fiscale in am-
bito penale.
Sembra ormai chiaro che ciò che influenza i parallelismi e le
convergenze dei criteri di accertamento del fatto (nei due riti fisca-
le e penale) non è la norma processuale che regola i rapporti fra i
riti, ma è la norma di definizione della fattispecie. Per quanto infat-
ti si possa sostenere che i due processi (penale e tributario) debba-
no svilupparsi parallelamente e per quanto ciò possa essere af-
fermato a livello di principio nel quadro normativo i condizio-
namenti fra i due riti (che abbiamo chiamato convergenze),
come abbiamo visto soprattutto nel primo capitolo analizzando
sinteticamente lo sviluppo storico del diritto penale tributario, sono
inevitabili quando la struttura della fattispecie illecita ingloba
338
laspetto del quantum imponibile. La soglia di punibilità (come
la si voglia considerare: condizione obiettiva di punibilità o ele-
mento costitutivo dellillecito), infatti, comporta lingerenza del
giudice penale in campi di accertamento propriamente fiscali.
Un primo punto fermo, dunque, sembra essere il seguente: se
effettivamente si vuole ammantare di “sostanza il principio del
doppio binario (e non predicarlo nella sola forma) e cioè se
si vuole riconoscere che esso comporta leffettiva indipendenza
dei modelli di accertamento, e non solo leffetto di evitare la so-
spensione di un giudizio in presenza dellaltro1 la struttura delle
fattispecie illecite deve rispondere a tale principio.
Ma quando il giudice penale è chiamato a quantificare
limposta evasa, in quanto tale aspetto diventa imprescindibile
per la pronuncia di condanna o di assoluzione, ciò non appare pra-
ticabile, perché come pure si è visto i fatti fiscali sono fatti che
nascono dal diritto, sono cioè normativamente tecnici e ciò
comporta che essi possono essere accertati solo con metodologie
fiscali. Assai spesso, però, le metodologie fiscali non consentono
laccertamento delleffettivo, ma del probabile, quando non addi-
rittura del verosimile.
Ecco allora che inevitabilmente si pone il problema se
laccertamento attuabile in campo fiscale sia anche idoneo in am-
bito penalistico, dove, come si è visto il probabile non si dilegua
nel verosimile, ma deve tendere al certo.
Tutto ciò sembra individuare un chiaro profilo di inconcilia-
bilità che si può esplicitare nel modo seguente: quando il giudice
penale deve accertare un fatto fiscale che assume rilevanza penale
oltre una certa soglia di imposta evasa, non dovrebbe potersi av-
valere dei criteri (rectius: molti dei criteri) dellaccertamento fisca-
1 Il che peraltro consentirebbe di giustificare come il giudice penale ed il
giudice tributario possano ricostruire il medesimo fatto in modo diverso. In altri
termini, la possibilità di giustificare razionalmente la diversa decisione (del giu-
dice penale e di quello tributario) sul medesimo fatto esiste soltanto se si am-
mette che i due giudici seguono modelli probatori differenti. Se, invece, si è
costretti ad ammettere che in entrambi i giudizi il modello probatorio adottato è
quello tipicamente “fiscale”, viene memo ogni possibilità d i giustificare (ripeto:
a livello teorico e concettuale e senza tenere conto delle ineliminabili diversità
del “giudice-uomo”) la differente soluzione cui può giungere un processo rispet-
to all’altro.
339
le, perché la soglia di certezza richiesta al giudice penale è più alta
della soglia di certezza richiesta al giudice tributario. Lo studio
condotto nel capito terzo sui limiti di applicabilità in ambito pe-
nale delle presunzioni cd. affievolite è un palpabile esempio di
tale inconciliabilità.
Domandiamoci allora: levidenziato profilo di inconciliabili-
è irrisolvibile o vi sono rimedi?
Il primo rimedio che mi viene in mente è che il diritto penale
tributario dovrebbe essere limitato soltanto a quelle fattispecie de-
littuose che possono essere accertate, con il dovuto grado di cer-
tezza, dal giudice penale con il suo ricco armamentario epistemico,
e cioè le ipotesi di frode fiscale. Lemissione o lutilizzo di fattu-
re per operazioni inesistenti, lalterazione o la falsificazione dei
documenti contabili, le interposizioni fraudolente, ecc., mantengo-
no inalterato il parallelismo fra i criteri di accertamento del fatto
fiscale e di quello penale, perché il giudice penale, in tutti questi
casi non ha lobbligo di ricostruire un imponibile probabile o
parametrato, ma deve accertare gli elementi peculiari della fro-
de fiscale e le ipotesi di frode (seppur diversa) rientrano piena-
mente nel campo di cognizione di questo giudice e sono compati-
bili con larsenale epistemico di cui dispone.
Ritorniamo, però, così allinterrogativo che ci eravamo posti
nel primo capitolo: è possibile pensare ad un diritto penale tributa-
rio confinato alle fattispecie fraudolente? O, altrimenti detto, è
possibile rinunciare allarma della pena, e ripiegare sulla sola san-
zione amministrativa, per tutte le ipotesi in cui, pur in assenza di
frode, vi sia evasione dimposta (anche quantitativamente signifi-
cativa)?
Non penso. Anche una visione estremamente soft dellob-
bligo fiscale non può giungere a tanto. Larma della pena è stru-
mento troppo prezioso per rinunciarvi totalmente nella lotta
allevasione.
E, allora, come risolvere quel profilo di inconciliabilità sopra
evidenziato?
Abbiamo visto come lo ha risolto la Corte di Cassazione.
Primo aspetto: il giudice penale, al pari del giudice fiscale,
quando deve ricostruire limposta (e quindi limponibile), e tale
ricostruzione si presenta difficoltosa per lesistenza di un quadro

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT