DECRETO 17 novembre 2011 - Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l''attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell''acquacoltura. (11A15574)

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto decreto ministeriale 3 agosto 2007 con il quale e' stato adottato il «Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2011 con l'art. 2, comma 5-novies della legge 26 febbraio 2011 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Ritenuto opportuno incentivare un'attivita' di ricerca inerente il monitoraggio delle catture accidentali dei cetacei durante le operazioni di pesca del traino pelagico, in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) 812/2004 del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;

Ritenuto necessario determinare, oltre i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi, anche le tematiche da affrontare, in attuazione del Programma triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura e in considerazione degli adempimenti comunitari sopra indicati;

Decreta:

Art. 1

  1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per le attivita' di ricerca a supporto del Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009, prorogato a tutto il 2011 come indicato nelle premesse. La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.

  2. I progetti presentati, dovranno risultare rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura citato nelle premesse.

    In particolare, i progetti dovranno riguardare i seguenti argomenti, afferenti alla tematica A, risorse biologiche - Ecologia della pesca.

    Monitoraggio delle catture accidentali di cetacei durante le operazioni di pesca con il sistema traino pelagico in adempimento al Regolamento (CE) n. 812/2004 del 26 aprile 2004.

    Art. 2

  3. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' indicate al precedente art. 1.

  4. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

    1. gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

    2. le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi;

    3. le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

    4. ...

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