DECRETO 6 agosto 2010 - Termini, modalita'' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all''industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale. (10A10819)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitivita' 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

Ritenuto opportuno definire le condizioni e le modalita' per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e risorse disponibili

  1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo delle imprese, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive midificazioni ed integrazioni (nel seguito «Decreto»), i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale.

  2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 a valere sul PON Ricerca e competitivita' 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unita' produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve:

    1. almeno il 60%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, proposti da piccole e medie imprese;

    2. almeno il 20%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, riguardanti unita' produttive ubicate in uno dei distretti produttivi individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, aderiscano ad accordi di collaborazione con altre imprese appartenenti al medesimo predetto distretto produttivo ovvero in favore di programmi proposti da imprese che abbiano sottoscritto, alla medesima predetta data di presentazione della domanda di agevolazioni, un contratto di rete, come disciplinato dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto di cui all'art. 3, comma 4-ter 1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009.

    Le somme che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 2, risultano non utilizzate per ciascuna delle suddette riserve sono riassegnate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande insoddisfatte presentate entro i termini previsti. Ai fini di cui alla precedente lettera b), l'impresa richiedente allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete gia' sottoscritti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, gia' iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

    Art. 2

    Soggetto Gestore

  3. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Soggetto Gestore». Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «Ministero», e il Soggetto Gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita'.

    Art. 3

    Soggetti beneficiari

  4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

    1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di societa';

    2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

    3. trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

    4. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

    5. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

    6. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

    7. aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

    8. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «GBER» (General Block Exemption Regulation).

  5. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'art. 7, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.

    Art. 4

    Programmi ammissibili

  6. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dall'impresa richiedente, riguardanti una delle seguenti attivita':

    1. attivita' di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;

    2. attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;

    3. attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1. Con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

  7. Ai fini di cui al precedente comma 1, per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma qualificato, ai sensi del comma 3, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, si intendono quelle rispettivamente volte:

    1. ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);

    2. alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a...

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