DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012 - Attuazione dell''articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche. (12A12337)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche» (di seguito decreto legislativo n. 228/2011);

Considerato che i Ministeri sono tenuti a svolgere attivita' di valutazione degli investimenti al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita' finanziate a valere sulle leggi di spesa pluriennale a carattere permanente;

Considerato che ogni Ministero predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 228/2011;

Considerato che i Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attivita' di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, assicurando l'indipendenza e la professionalita' degli stessi;

Ritenuto necessario individuare i criteri per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate per lo svolgimento dell'attivita' di valutazione degli investimenti in opere pubbliche e prevedere uno schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione;

Sentito il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2011, definisce:

    1. il modello di riferimento, di cui all'allegato I, per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali, alla valutazione ex ante ed ex post dei progetti di investimento infrastrutturali e al coinvolgimento degli organismi di valutazione nelle predette attivita' (di seguito: «modello di riferimento»);

    2. lo schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'allegato II (di seguito: Documento).

  2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

    Art. 2

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni che seguono:

    1. la «valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali» e' l'attivita', di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 228/2011, distinta per settori, sub-settori e aree territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento;

    2. la «valutazione ex ante delle singole opere» e' l'attivita' di valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011, effettuata, di regola, attraverso tecniche proprie dell'analisi costi-benefici, finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione dei fabbisogni infrastrutturali;

    3. la «selezione delle opere» e' l'attivita', di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011, funzionale all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere nel Documento, ordinate per priorita' e risultati attesi, anche al fine di identificare la soglia al di sotto della quale le istanze di finanziamento non possono essere accolte;

    4. la «valutazione ex post» e' l'attivita', di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata a misurare l'utilita' delle opere realizzate, allo scopo di migliorare l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti pubblici.

    Art. 3

    Entrata in vigore

    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

    Roma, 3 agosto 2012

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri

    Monti

    Il Ministro dell'economia e delle finanze

    Grilli

    Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 121

Allegato I

MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE

DA PARTE DEI MINISTERI DELLE LINEE GUIDA

Premessa.

Le linee guida devono essere considerate come una sorta di check list in modo da assicurare che tutti gli aspetti rilevanti ai fini della progettazione e della completa realizzazione delle infrastrutture siano stati considerati.

L'analisi costi-benefici e' utilizzata come principale metodologia per la valutazione degli investimenti pubblici proposti e realizzati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Qualora non sia possibile quantificare i benefici o misurarli in termini monetari si suggerisce di ricorrere all'analisi costi-efficacia.

Relativamente a ciascun sub-settore, i Ministeri devono provvedere a delimitare la tipologia di benefici ammessi e a indicare modalita' di calcolo standardizzate. Analogamente, i costi dovranno essere confrontati con quelli di progetti similari dello stesso sub-settore per verificarne la congruita'.

I Ministeri sono tenuti a indicare il set di priorita' relativo a ciascun sub-settore che insieme al merito relativo dei singoli progetti dovra' contribuire alla costruzione di criteri selettivi a fronte di vincoli di bilancio particolarmente stringenti.

I Ministeri devono predisporre una graduatoria delle proposte di investimento per sub-settore sulla base delle valutazioni svolte e delle priorita' indicate.

Il documento pluriennale di pianificazione contiene l'intero lavoro tecnico-valutativo necessario per impostare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori che a loro volta hanno lo scopo di coordinare la fase di programmazione con il bilancio dell'ente.

I Ministeri garantiscono che soltanto progetti valutati e approvati saranno selezionati per essere finanziati con le risorse di bilancio. I progetti non finanziati per mancanza di disponibilita' finanziarie saranno identificati e classificati in un apposito inventario dei progetti favorevolmente valutati con un ranking che ne rappresenta la priorita' di accesso a futuri finanziamenti.

Ai fini di una diffusione e un perfezionamento delle tecniche valutative, i Ministeri sono tenuti a pubblicizzare le proprie linee di valutazione e a diffondere i risultati delle singole valutazioni. Indice.

  1. Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.

  2. Valutazione ex ante delle singole opere.

  3. Criteri e procedure di selezione delle opere.

  4. Criteri e procedure di valutazione ex post delle opere.

  5. Attivita' degli organismi di valutazione. 1. Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2011.

1.1. La valutazione dei fabbisogni infrastrutturali, che ha per oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, deve essere effettuata con riferimento a un arco temporale minimo di tre anni - pari al periodo di programmazione - e a un arco temporale massimo di dieci anni.

1.2. Gli indicatori di domanda e di offerta devono essere confrontabili.

1.3. L'analisi della domanda e', di norma, articolata nelle seguenti componenti:

  1. analisi della domanda attuale, soddisfatta e non soddisfatta. La domanda attuale puo' essere rilevata per successive aggregazioni o calcolata con opportune formule e stime;

  2. analisi della domanda potenziale. La domanda potenziale deve essere analiticamente dimostrata sulla base di indicatori tali da prestarsi ad essere oggetto di verifica nell'ambito dell'analisi di rischio, tra i quali, dati demografici, tasso di crescita, mutamento nei comportamenti, modifica delle normative;

  3. analisi della domanda sostitutiva. La domanda sostitutiva, che riguarda sia la domanda sottratta ad altri interventi sia quella finalizzata ad un miglioramento della qualita' della domanda esistente, deve essere analiticamente dimostrata.

    1.4. Nelle ipotesi in cui alle infrastrutture sia associato un servizio, la domanda di tale servizio, espressa attraverso l'unita' di misura adottata, puo' essere considerata una proxy della domanda di infrastrutture. Negli altri casi, occorre scegliere un insieme di indicatori economicamente significativi che permettano di ricavare, anche per via indiretta, la domanda.

    1.5. Qualora non sia possibile una rilevazione analitica e una successiva aggregazione dei dati sulla domanda, si possono utilizzare indicatori particolari, modelli di analisi ad hoc e stime indirette, effettuate anche attraverso studi, analisi, rilevazioni e inchieste relative a specifici sub-settori e aree territoriali. La procedura seguita deve essere resa esplicita e le scelte metodologiche motivate. Nel caso di utilizzo di indicatori indiretti (proxies) e' necessario esplicitare il legame fra questi e il «vero» indicatore di domanda/offerta, ferma restando...

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