Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Utilizzazione di zucchero invertito e sciroppi per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi. Campagna 2005-2006.

All'A.G.E.A.

-- Area coordinamento

-- Area organismo pagatore

Al Ministero delle attivita'

produttive D.G.S.P.C. - Uff. B2

Agli assessorati agricoltura delle

regioni a statuto ordinario e

speciale e alle province autonome

di Trento e Bolzano

All'Ispettorato centrale

repressione frodi

Alla Confederazione generale

dell'agricoltura italiana -

Confagricoltura

Alla Confederazione nazionale

coltivatori diretti - Coldiretti

Alla Confederazione italiana

agricoltori - C.I.A.

Alla Confederazione produttori

agricoli - Copagri

Alla Fagri

All'Union zucchero

Societa' SFIR

Gruppo SADAM Zuccherifici

Co.Pro.B./Italia Zuccheri

Allo Zuccherificio del Molise

Lievitalia S.p.a.

Alcoplus S.p.a.

DSM Bakery Ingredients Italy S.r.l.

All'Italrap

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 1 ed 1-bis del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione del 20 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, per la sola campagna di commercializzazione 2005/2006 e per la parte legata all'utilizzazione di zucchero invertito e di sciroppi, che non rientrano nella composizione del prodotto finito, per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.

  1. Le imprese di produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, interessate ad avvalersi del disposto dell'art. 1-bis, del regolamento (CE) n. 314/2002, presentano istanza di riconoscimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 1 dell'art. 1-bis del regolamento (CE) n. 314/2002. L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciata il riconoscimento. Restano valide le istanze presentate dalle imprese precedentemente alla pubblicazione della presente circolare.

  2. Secondo quanto disposto dall'art. 1-bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 314/2002 del 20 febbraio 2002, le imprese alle quali sono state attribuite quote di produzione dello zucchero trasmettono all'AGEA, almeno dieci giorni prima della consegna dei prodotti, una dichiarazione che contenga:

    1. la natura e la quantita' dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco;

    2. le coordinate del trasformatore riconosciuto e...

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