LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 23 - Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

  1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e' sostituita dalla seguente: 'b) le generalita' del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.'.

    Art. 2

    Modifica dell'articolo 17 della l.r. 2/2009

  2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: '2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere dotati di idonea qualifica professionale. E' fatta salva la possibilita' che piu' funzioni facciano capo alla medesima persona.'.

    Art. 3

    Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2009

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente:

    '1-bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:

    1. operatore di primo soccorso su piste da discesa;

    2. operatore di primo soccorso su piste da fondo.'.

  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.

    74 (Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonche' ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione.'.

  5. Dopo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT