Introduzione al vigente processo penale militare

AutoreMassimo Nunziata
Pagine387-394

    Testo estratto e riveduto della lezione svolta, il 16 ottobre 2007, presso la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile del Ministero della Difesa, in Roma.

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@1. Il diritto processuale penale militare

- Nei codici militari oltre a norme sostanziali sono previste anche norme di diritto processuale1. Il processo penale davanti ai tribunali militari, in via di principio è regolato, in virtù della norma ex art. 261 c.p.m.p., che ne prevede l'applicabilità nella misura in cui siano compatibili, dalle norme di procedura penale comune (c.d. principio di complementarità). Una norma del genere si ritrova anche nel c.p.m.g. all'art. 244 che prevede, se non derogate dalle norme processuali del codice o delle disposizioni processuali del c.p.m.p., l'applicabilità delle disposizioni del c.p.p. Quindi, in astratto, il c.p.m.p. prevede l'applicabilità del rito penale comune.

@@1.1. L'applicabilità del codice di procedura penale

- Vi era in origine un'armonia sistematica tra il c.p.p. comune e le disposizioni processuali dei codici militari. Il codice di rito comune vigente fino al 1989 era impostato sul sistema c.d. misto a prevalenza inquisitoria, che prevedeva un processo scritto nel quale l'istruzione era segreta, avveniva unilateralmente da parte dell'organo istruttore (che nell'istruzione sommaria era il P.M., e nell'istruzione formale era il giudice istruttore) e il successivo dibattimento era esclusivamente la ripetizione orale di quanto già raccolto nella precedente istruzione scritta. Tutto ciò che veniva raccolto nella fase d'istruzione costituiva piena prova. Il nuovo c.p.p. ha adottato un nuovo sistema processuale, sempre misto ma prevalentemente accusatorio. Oggi, con il nuovo sistema, il risultato delle indagini preliminari non è di regola oggetto o non assume valenza probatoria nella successiva fase dibattimentale. Il codice penale militare di pace conteneva disposizioni processuali costruite in armonia sistematica con il coevo c.p.p., e che quindi, ne costituivano il corollario. In altri termini, esso presupponeva l'utilizzazione di un sistema in prevalenza inquisitorio. L'adozione di un sistema processuale diverso, con il nuovo codice di rito, ha rotto l'originaria armonia sistematica mettendo in crisi il principio di complementarità; per cui dalla data di entrata in vigore del nuovo c.p.p. si è posto il problema della sua applicabilità ai processi penali svolgentesi davanti ai tribunali militari. Le tesi inizialmente avanzate in dottrina, prima di essere valutate dalla giurisprudenza, si sono collocate tra i due estremi: dalla integrale abrogazione delle disposizioni processuali recante dei codici militari, con la conseguente piena applicabilità delle norme del c.p.p., comune anche nei processi davanti agli organi della giustizia militare, all'opposta tesi, secondo cui, poiché il sistema processuale costruito dai codici militari «presupponeva» il c.p.p. del 1930, si sosteneva la ultravigenza del c.p.p. del 1930, ciò al limitato fine di mantenere l'operatività delle disposizioni processuali del c.p.m.p. Secondo tale orientamento dottrinale l'«impatto» del nuovo c.p.p. sarebbe stato limitato ai processi penali dinanzi la giustizia ordinaria, mentre per la giustizia militare si sarebbero dovute continuare ad applicare le norme processuali previste dal c.p.m.p. che presupponevano la vigenza del c.p.p. del 1930 il quale, ai soli limitati fini indicati, doveva considerarsi ancora vigente in virtù del principio compendiato nel brocardo che «alla legge speciale la legge generale successiva non deroga». L'orientamento maturato dalla Giurisprudenza di legittimità, in un primo tempo, aveva seguito l'orientamento massimalista dell'integrale applicabilità del c.p.p. comune anche per i processi penali davanti ai tribunali militari. Il successivo indirizzo, che è quello oggi comunemente accettato, è intermedio tra i due estremi: all'applicabilità, in via di principio, delle disposizioni del c.p.p. comune anche per i processi penali avanti i tribunali militari, non consegue la generalizzata ed integrale abrogazione di tutte le disposizioni processuali del codice di pace, ma solo, di quelle disposizioni che siano in concreto incompatibili con le disposizioni processuali del nuovo codice di rito. Si è quindi posto il problema di verificare caso per caso, disposizione per disposizione, quali siano le disposizioni processuali penali militari ancora oggi vigenti, che non sono incompatibili con il sistema tracciato dal nuovo c.p.p., e che integrano altrettante peculiarità del processo penale militare.

@@1.2. Connessione di procedimenti

- Prima di verificare in concreto, a seconda della fase del procedimento e della relativa disciplina del c.p.p., quali sono le comuni disposizioni processuali penali militari che si ritengono ancora vigenti, occorre accennare all'ipotesi in cui un reato militare venga conosciuto dall'autorità giudiziaria ordinaria: è l'ipotesi della c.d. connessione regolata dal capoverso dell'art. 13 del c.p.p.

La disciplina della connessione riportata nel comma 2 dell'art. 13 determina, come è comunemente ritenuto, l'abrogazione della differente disciplina della connessione contenuta nell'art. 264 c.p.m.p.

Ai sensi del capoverso dell'art. 13, tra reati militari e comuni, vi è connessione solo nell'ipotesi inPage 388 cui il reato comune sia più grave del reato militare connesso. La gravità si valuta con il filtro di cui all'art. 16, comma 3 c.p.p., cioè avuto riguardo alla pena edittale comminata per il reato comune e militare, prescindendo dall'esistenza di circostanze aggravanti. Nel caso in cui, quindi, vi sia connessione, e cioè solo nell'ipotesi in cui il reato comune sia più grave del reato militare concretamente ravvisabile, la competenza a conoscere di tutti i reati, quello comune e quello militare, sarà dell'A.G. ordinaria. Questa disciplina è molto meno restrittiva della previgente disciplina della connessione recata dall'art. 264 c.p.m.p. che prevedeva che, comunque, allorquando vi fosse connessione tra reato comune e militare, avrebbe dovuto decidere l'A.G. ordinaria. Oggi, invece, si è valorizzata la speciale giurisdizione militare, precludendo la translatio iudicii presso il giudice ordinario quando il reato militare sia più grave del reato comune ipotizzabile come connesso a quello speciale. Salvo tale caso, si verificherà il c.d. simultaneus processus. Nella disciplina previgente di cui all'art. 264 c.p.m.p. anche ove vi fosse stato il concorso di militari e di non militari, in un reato militare senza la sussistenza di reati comuni, vi sarebbe stata la connessione con la translatio iudicii davanti l'A.G. ordinaria. Oggi, invece, ritenendosi esaurita la materia della connessione come disciplinata dal capoverso dell'art. 13, al di là di una tale fattispecie, si determinerà il simultaneus processus. Per il soggetto non rivestito della qualità di militare che sia concorso con il militare nella commissione di un reato militare vi sarà il giudizio avanti l'A.G. ordinaria, per il militare vi sarà il giudizio avanti la speciale A.G. militare. Quindi, oltre ai casi generali previsti dall'art. 12 c.p.p. come casi di connessione, e che sono applicabili al processo penale militare in virtù del principio di complementarità fissato dall'art. 261 c.p.m.p., il limite di operatività della connessione estrinseca, sussistente cioè, non tra reati militari, ma tra reati comuni e militari, è quello stabilito nel secondo comma dell'art. 13 c.p.p. Con la nuova disciplina quindi il caso di simultaneus processus si è meglio profilato rispetto alla più retriva disciplina previgente, perché il Legislatore ha ritenuto che nel caso di reato militare più grave di quello comune non vi fosse ragione per sottrarre la relativa cognizione del fatto ad un giudice specializzato, che quindi può valutare proprio il reato militare più grave con ben maggiore efficacia di quello che potrebbe fare il giudice ordinario che è un giudice a competenza generale.

@2. Le norme processuali penali militari

- Adesso occorre verificare quali sono le residue norme, comunemente ritenute vigenti, di natura processuale previste dal codice di pace e che sono tuttora applicabili anche sotto la vigenza del nuovo c.p.p. del 1988. Si distingue tra norme di carattere generale, norme attinenti alla fase delle indagini preliminari, norme attinenti alla fase del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e dell'esecuzione.

@@a) Norme di carattere generale

Una prima peculiarità prevista dal c.p.m.p. riguardava la disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale militare. Essa era caratterizzata da una norma derogatoria contenuta nell'art. 270, comma 1, c.p.m.p. Tale norma, caducata oggi, in virtù di una sentenza della Corte cost. che ne ha dichiarato l'illegittimità, precludeva l'esercizio dell'azione civile nel processo penale militare (impediva, cioè, la c.d. costituzione di parte civile nel processo penale militare), che si diceva essere improntato a criteri di massima semplificazione e speditezza e che non consentiva di prendere in considerazione le pretese del danneggiato dal reato che normalmente si fanno valere con l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, cioè, essenzialmente, restituzioni e risarcimento del danno cagionato dal reato. Peraltro, a questa preclusione, faceva da corrispondente la possibilità...

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