Introduzione. Dal processo telematico alla giurisdizione informatica

AutoreGiancarlo Taddei Elmi
CaricaDirigente di ricerca presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR e Docente di Informatica Giuridica nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze
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@1. Il processo telematico

Con processo telematico si intende la gestione informatica dell'intero processo civile. L'ambizioso obbiettivo è stato delineato in una normativa del 2001 (d.p.r. n. 123) e messo a punto attraverso alcuni successivi decreti attuativi, il Regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (d.m. 27 marzo 2000 n. 264), le Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia (d.m. 24 maggio 2001) e le norme sulla strutturazione dei modelli DTD relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (d.m. 15 dicembre 2005).

Il progetto nella sua interezza è ancora lontano dall'essere realizzato. Alcuni tribunali pilota stanno sperimentando parzialmente le innovazioni tecnologiche proposte.

Questa grande intrapresa si colloca alla fine di un lungo percorso di studi e applicazioni informatico-giuridiche iniziato alla fine degli anni 60. Nel 1973 la Corte di Cassazione presentava in un famoso congresso un sistema di informatica giuridica globale, l'Italgiure, prodotto dal suo Centro elettronico di documentazione (CED). Si trattava di una vasta banca dati contenente informazioni giuridiche legislative e giurisprudenziali consultabile con un complesso e pesante linguaggio di interrogazione automatica, il Find. Nasceva così quell'area di studi e ricerche poi detta informatica giuridica nella quale si faranno rientrare tutte le applicazioni dei calcolatori al mondo del diritto. Negli anni si andranno via via delineando almeno tre ambiti, uno documentario-informativo, uno manageriale-gestionale e uno logico-decisionale. Oggi, con informatica documentaria si intende l'archiviazione elettronica di dati e documenti giuridi-Page 12ci, con informatica manageriale ci si riferisce alla gestione informatizzata dei flussi di lavoro degli uffici e alla produzione e trasmissione telematica degli atti e documenti processuali, e con informatica metadocumentaria si indica la automatizzazione del ragionamento e della decisione giuridica.

Il progetto 'processo telematico' si pone all'interno di questo vasto panorama di applicazioni tecnologiche proponendosi l'obiettivo specifico di automatizzare l'intera procedura del processo civile. L'impresa presuppone la informatizzazione di quasi tutta l'attività giurisdizionale per cui si dovrebbe parlare di giurisdizione informatica piuttosto che di processo telematico. Il termine giurisdizione può essere latamente inteso in tre sensi, come ufficio, come procedura e come decisione. Nel primo caso ci riferiamo all'insieme degli uffici giudiziari, nel secondo all'insieme di atti che formano il procedimento giudiziario e nel terzo alle operazioni giuridiche che producono la decisione giudiziaria. I tre sensi corrispondono a tre momenti della attività giurisdizionale, il momento burotico di cui si occupa l'informatica giuridica documentaria e in parte quella gestionale, il momento strettamente processuale, appannaggio tipico dell'informatica gestionale e il momento squisitamente giuridico della decisione, al quale tanti studi ha dedicato l'informatica metadocumentaria. La giurisdizione informatica e il processo telematico devono dunque fare i conti con tutta l'informatica giuridica.

@2. La normativa

Il volume che introduciamo è organizzato in quattro parti. La prima, dedicata specificatamente al processo telematico, si snoda come un commento alle norme della legge istitutiva. Il Sistema Informatico Civile, doviziosamente descritto da Maioli, costituisce la infrastruttura tecnologica necessaria perché tutto il progetto stia in piedi (art. 3). Il documento informatico, di cui si occupano ampiamente Gattamelata e Feleppa, rappresenta l'elemento su cui poggia l'intera impresa: all'art. 4 del d.p.r. si afferma in generale che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (Briganti); gli altri documenti processuali vengono indicati specificatamente all'art. 5 (processo verbale), all'art. 10 (la procura alle liti), all'art. 11 (l'iscrizione a ruolo) e all'art. 15 (la relazione tecnica). Il regime delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, ricostruito puntualmente da Giorgetti anche in riferimento agli altri mezzi tecnici tipo fax, è regolato agli artt. 6, 7 (indiriz-Page 13zo elettronico) e 8 (attestazione temporale). I documenti informatici vanno a formare un fascicolo elettronico (artt. 12, 13 e 16), che si affianca al fascicolo tradizionale, producendo un appesantimento del lavoro delle cancellerie e provocando anche alcuni problemi giuridici opportunamente illustrati da Iaselli, Cavaliere e Giordano. Tutti gli atti e i documenti probatori sono trasmissibili telematicamente: gli aspetti tecnologici e i risvolti giuridici, a volte rilevanti prodotti da questo sistema, vengono trattati in modo esaustivo e articolato da Villecco. Anche la sentenza può essere prodotta in modo informatico e trasmessa in via telematica. Alla informatizzazione del momento decisionale dedica particolare attenzione Rabbito. Non si segnala ancora giurisprudenza in relazione alla applicazione del d.p.r. 123 dato lo stato ancora altamente sperimentale dell'intera impresa. Una certa attività giurisdizionale si rileva in relazione all'uso della telematica nel processo societario disposto dal d.lgs. n. 5 del 2003.

Recentemente, mentre il volume si avviava alla stampa, la Camera approvava...

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