Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituto del reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, e' una misura di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalita' sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

2. Il reddito minimo di inserimento e' costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Art. 2.

Durata e obiettivi della sperimentazione

1. La durata della sperimentazione non puo' essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000.

2. Obiettivi della sperimentazione sono: a) verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalita' sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico; b) verificare l'idoneita' e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli; c) verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito; d) individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attivita' di integrazione.

Art. 3.

Titolarita' dell'attuazione della sperimentazione

1. La titolarita' dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, e' del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge. Pertanto il comune: a) definisce le modalita' di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta; b) stabilisce le modalita' di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto; c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilita' dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale; d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 9; e) riferisce al Ministro per la solidarieta' sociale sulla sperimentazione e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalita' di cessazione ovvero ai motivi della permanenza.

2. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Art. 4.

Modalita' per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Statocitta' e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali e' realizzata la sperimentazione.

2. L'individuazione e' effettuata tenuto conto: a) dei livelli di poverta'; b) della diversita' delle condizioni economiche, demografiche e sociali; c) della varieta' delle forme di assistenza gia' attuate dai comuni; d) della necessita' di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentativita' dell'intero territorio nazionale; e) della disponibilita' del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.

Art. 5.

Finanziamento

1. Il costo della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per la parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito grava per una quota non inferiore al novanta per cento sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e fino al 10 per cento sui comuni che effettuano la sperimentazione, tenuto conto della capacita' di spesa e dell'entita' del bilancio comunale. Il riparto e' effettuato con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della valutazione dei costi del progetto presentato dal comune nei termini e con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.

Art. 6.

Accesso al reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento e' destinato alle persone in situazione di difficolta' ed esposte al rischio della marginalita' sociale.

2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di poverta' stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu' persone tale soglia di reddito e' determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.

3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento e' destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. I soggetti destinatari debbono altresi'...

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