Introduzione e saluti

AutoreDott. Gloacchino Massetani
Occupazione dell'autorePresidente di sezione della Corte di Appello di Firenze
Pagine115-117

Page 115

I profili processuali sul tema della "Famiglia di fatto" intesi come problemi e soluzioni tecniche interne al processo vigente verranno al meglio affrontati dalle relazioni che seguono. Non intendo dar tempo a un vago richiamo del loro contenuto prezioso a ognuno.

Voglio invece fare qualche breve osservazione d'ordine diverso, in relazione al processo ed alla sua reale incidenza sui problemi della convivenza oggetto del convegno.

- Tre anni di separazione imposti al coniuge che intende iniziare il giudizio per divorziare (sciogliere il matrimonio civile o gli effetti civili del matrimonio concordatario) sono una misura che, insieme con la lunghezza annosa condivisa con ogni processo civile, è stato un sicuro contributo alla scoperta nazionale dei pregi propri di una convivenza con un nuovo partner senza l'inciampo del legame matrimoniale, così a lungo impossibile. E ne ha moltiplicato anche i gradi di legittimazione sociale di cui godono attualmente le convivenze di coppie non sposate, sempre più spesso preferite alla famiglia fondata sul matrimonio. L'esasperata ricerca della protezione del vincolo matrimoniale come bene in sé, attraverso il processo ritardato, si è così trasformata in un fattore non secondario di eliminazione del vincolo matrimoniale dalle nostre abitudini sociali contemporanee. Credo bene non ignorare questa insolita dimostrazione dell'incidenza del processo sul diritto sostanziale con qualche insegnamento per l'interprete e per il legislatore.

- Le soluzioni giurisprudenziali che occasionalmente vengono date ai problemi delle convivenze definite "famiglie di fatto", appaiono talora fondate su norme sostanziali ricercate fuori ed anche contro quelle scritte sul tema. L'accoglienza che ne danno gli esperti è spesso grandemente favorevole ed ugualmente fondata su ragioni esterne alla ermeneutica giuridica, in un rimando diretto tra giudice e dottrina che salta il punto intermedio del legislatore, considerato fastidioso ingombro per una convivenza civile e consapevole. Inutile, per questa dottrina, perder tempo a invocare dal legislatore le soluzioni opportune: è un legislatore che non capisce o non vuoi capire che la vita incalza. C'è però un diverso operatore del diritto con cui è molto più facile dialogare e che è più immediato utilizzatore di un sapere così avveduto: il giudice di merito. L'insopportabile inefficienza del legislatore sollecita il ricorso all'effettivo potere di dettar regole al cittadino...

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