Introduzione e saluti

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Prof. Francesca Giardina

Facoltà di Giurisprudenza di Pisa

Sono molte (e per me tutte degne di nota) le ragioni per le quali sono particolarmente lieta, oggi, di porgere il benvenuto e l'augurio di buon lavoro a tutti i presenti a nome del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. Marco Goldoni, chiamato oggi ad ineludibili impegni istituzionali.

Vorrei citarne solo alcune, brevemente, per mantenere il mio saluto nella brevità che gli compete.

La prima è quella di manifestare il compiacimento per un'iniziativa che, nel ricordare l'avv. Mario Jaccheri, rinnova l'impegno della sezione pisana dell'"Osservatorio sul diritto di famiglia", con il patrocinio della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Pisa e della Scuola di formazione forense degli Ordini di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e La Spezia.

Si tratta di un impegno profuso nello studio dell'evoluzione e delle trasformazioni del diritto di famiglia in Italia e in Europa, nella migliore interpretazione dei compiti che l'Osservatorio si prefigge.

Dopo gli incontri dedicati alla "riforma del processo per separazione e divorzio" e alle "impugnative nei procedimenti di separazione e divorzio", questa terza giornata di studio sceglie il tema de "La famiglia di fatto" come oggetto di riflessione.

E qui sta la seconda ragione che mi rende particolarmente lieta di dare inizio ai lavori di questo incontro. Il tema prescelto è di quelli che evocano molteplici suggestioni. Sono lontani i tempi in cui si osservava "Nel linguaggio giuridico uno dei modi più comuni per espellere dalla sfera del diritto tutto ciò che si ritiene non debba appartenervi è quello di assegnarlo alla sfera del fatto": è un'affermazione di Norberto Bobbio che riassume nel modo più efficace l'ambiguità della contrapposizione fatto-diritto quando pretende di tradurre la contrapposizione rilevanza-irrilevanza. Sono tempi - gli anni '70 - nei quali il fenomeno della famiglia di fatto non trovava spazio nei trattati e nei commentari al diritto della famiglia. Vorrei ricordare un aneddoto: solo l'audacia e la convinzione di qualche allora giovane studioso permise che del tema restasse traccia in appendice a un noto Commentario.

Oggi il tema si presta a un diverso approccio: non più valutazone del fenomeno, ma spunto per ripercorrere temi cruciali del diritto della famiglia e non solo. Una scorsa alle relazioni che l'incontro odierno prevede evoca alcuni dei profili del diritto civile (sostanziale e processuale) che la materia attraversa, e sono tra quelli che rappresentano patrimonio di ogni studioso: l'autonomia dei privati nei rapporti familiari, che conduce verso i contratti di convivenza in connessione con la tematica delle obbligazioni naturali, iPage 10molti temi legati al rapporto di filiazione naturale che della famiglia di fatto è stato nucleo "storico", con gli elementi di criticità che ancora lo contraddistinguono, a partire dal suo accertamento prima ancora di arrivare al suo regime giuridico, le molte e controverse questioni processuali, prima tra tutte quella della divisione di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale dei minori.

Su tutti questi temi si confronteranno oggi studiosi, giudici, avvocati, ai quali porgo il più caloroso benvenuto.

A tutti loro grazie, a nome della Facoltà giuridica pisana.

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Dott. Carlo De Pasquale

Presidente del Tribunale di Pisa

Nell'aprire questo mio intervento, affidatomi in qualità di Presidente del Tribunale di Pisa, mi corre, anzitutto, l'obbligo di ricordare anche in occasione di questa terza giornata di studi, certamente insieme ai presenti e soprattutto a coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, l'ottima ed indimenticata figura di uomo e di professionista dell'avv. Mario Jaccheri, avvocato di spicco del Foro di Pisa e specialista di diritto di famiglia su un piano direi non meno etico che giuridico. Segnalo che, circa due mesi fa, in occasione della conclusione del Corso di diritto patrimoniale della famiglia tenuto presso la Scuola Superiore S. Anna, il prof. Busnelli, che insieme a chi vi parla e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, ha fatto una relazione finale, ha sentito il dovere di richiedere un minuto di raccoglimento proprio in memoria dell'avv. Mario Jaccheri.

Passando all'oggetto di questa giornata di studi, la prima cosa che del programma colpisce la mia attenzione è che il mio intervento, come quello di chi mi precede o mi segue in questa sessione di introduzione e saluti, dovrà essere assai breve perché nell'arco di circa mezz'ora saremo quattro le persone incaricate. E ciò indubbiamente perché le vere e proprie relazioni programmate sia di diritto sostanziale che processuale saranno certamente molto interessanti e ben approfondiranno, sempre nel tempo non abbondante concesso ai vari illustri relatori, le tematiche proposte.

Entrando nel tema di questo mio intervento, per i motivi sopra esposti di carattere più che altro generale, accenno che col termine famiglia di fatto si è soliti indicare quelle relazioni di natura familiare non derivanti da un matrimonio, ma aventi rilevanza giuridica, in particolare quanto agli effetti civili, tra un uomo ed una donna, che ne sono protagonisti e che possono aver originato una prole: mi riferisco, ovviamente, alle unioni eterosessuali, in quanto, allo stato, quelle omosessuali non hanno di norma alcuna rilevanza giuridica, salvo eventuale regolamentazione pattizia che non sia contraria al buon costume, anche se si riscontrano delle notizie di stampa di recenti tentativi più che altro a livello assicurativo, e forse sempre a livello pattizio (quali beneficiari di polizza), di riconoscimento di coppie omosessuali.

È certo che, salvo quanto si esporrà per i figli naturali, è sinora mancata una normativa organica finalizzata a regolamentare il fenomeno della famiglia di fatto, ma ciò non ha dissuaso la giurisprudenza e la dottrina ad un inquadramento sia pure settoriale del fenomeno alla luce di principi o norme di carattere generale. Il primo fondamento viene tratto dall'alt. 2 della Cost, potendosi inquadrare la famiglia di fatto, al pari di quella fondata sul matrimonio, nelle formazioni sociali all'interno delle quali il singolo sviluppa la propria personalità, il che richiede - aldilà del suo significato, in termini privatistici, diPage 12libertà, di consenso nel momento costitutivo e di natura privata degli interessi - la condizione indispensabile di una certa stabilità.

Regime patrimoniale della famiglia di fatto

Quanto alla qualificazione giuridica dei rapporti che intercorrono tra i conviventi sia nello svolgimento sia nella cessazione della relazione, una risalente giurisprudenza della Cassazione, in una chiara valutazione di extragiuridicità della famiglia di fatto, qualificava la prestazione eseguita da un partner nei confronti dell'altro nonché i contributi apportati alla gestione del rapporto di convivenza come adempimento di un'obbligazione naturale, da cui quindi l'applicazione del principio della soluti retentio dettato dall'alt. 2034 c.c, con possibilità per il soggetto che aveva ricevuto la prestazione di trattenere quanto aveva ricevuto dal convivente: questa giurisprudenza, indubbiamente influenzata dalla considerazione che aveva nella società la famiglia di fatto ed in particolare la donna all'interno di un'unione di tipo familiare non formalizzata, intendeva offrire al soggetto debole (la donna) una sorta di rimedio al discredito sociale subito ed al danno patrimoniale per non aver potuto perseguire una duratura sistemazione. Invece, nella Cassazione successiva, per l'accresciuta sensibilità nei confronti di...

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