Introduzione e saluti

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@Prof. Marco Goldoni

Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa

Sono lieto di presentare il saluto della Facoltà di Giurisprudenza ai partecipanti a questo convegno.

Sui temi specifici del convegno sarebbe improprio da parte mia entrare, date le competenze di chi tra poco prenderà la parola.

Sarebbe sciocco invece da parte mia proponessi l'importanza del convegno a voi che in gran numero affollate questa aula magna e non solo.

Aula magna che si è rivelata del tutto insufficiente ad accogliervi. Mi limiterò quindi a manifestarvi il mio apprezzamento per la scansione dei temi della giornata di studi, il punto di vista dell'università, del giudice, dell'avvocato e a professarvi i pensieri che essa a fatto affiorare alla mia mente.

Quando l'altro giorno Claudio Cecchella mi ha ricordato l'invito di oggi mi è venuto in mente un colloquio che ho avuto qualche tempo fa con la professoressa Francesca Giardina, un'ottima conoscitrice del diritto di famiglia.

Era il tempo in cui infuriava la polemica sui dico, eravamo a pranzo insieme ad altri colleghi e chiesi cosa era rimasto di vero nella celebre immagine della famiglia come isola che il mar del diritto può lambire, ma solo lambire.

Io credevo che il discorso avrebbe preso la piega della famiglia come realtà naturale, invece Francesca Giardina portò il discorso sulla presunta incompatibilità tra gli istituti del diritto civile e la disciplina del diritto familiare.

"Tutto è diverso nel diritto di famiglia" mi disse, "anche quando il nome degli istituti è lo stesso, così la comunione non è la comunione, un usufrutto non è un usufrutto, un'impresa non è un'impresa, una convenzione non è un contratto, il lavoro non sopporta definizioni di onerosità, perfino i diritti e gli obblighi non sono sempre autentici diritti soggettivi".

Ciò mi disse non prima di avermi ricordato che la specialità del diritto di famiglia, la specificità delle relazioni familiari con il diritto comune, viene meno nei confronti dell'area del diritto civile, più decisamente sentita come estranea, l'area della responsabilità civile.

Da poco però era stata introdotta una norma che poteva dare il segno di un cambiamento.

L'introduzione dell'art. 709-ter c.p.c. che prevede il risarcimento dei danni a carico dei due genitori nei confronti del minore e a carico dell'un genitore nei confronti dell'altro.

Ecco quando Cecchella mi telefonò, e pensai, mi venne in mente questa pensiero che partiva da quella norma, così importante, che si presentava tale, anche nel modo, nelle modalità della rubrica intitolata "la soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempimenti o di violazioni". Page 12

In una norma apparentemente procedurale, si trova la prima previsione del così detto illecito familiare, che supera una lunga e consolidata storia di impunità della famiglia, di immunità dal diritto comune.

Ma questo mi spingeva anche a pensare come forse proprio nel diritto di famiglia, in quest'ambito, il rapporto tra la norma di diritto processuale e quella di diritto sostanziale sia particolarmente intenso. Il titolo che celebra il primo convegno è eloquente, proprio lì voi potrete cogliere questo aspetto, questa ricaduta sul diritto sostanziale delle norme di diritto processuale.

Ecco perché io credo che in questo particolare visuale si possa apprezzare questo convegno che, ripeto, la facoltà di giurisprudenza di Pisa è lieta di ospitare nella sua aula magna ma che, come avete visto non è purtroppo abbastanza ampia per accogliervi tutti. Grazie. Page 13

@Dott. Carlo De Pasquale

Presidente del Tribunale di Pisa

Cosäe; come nel primo convegno svoltosi lo scorso 15 settembre 2006 in questa stessa aula magna dell'Università di Pisa con larghissima e qualificata partecipazione di studio- si, di magistrati e di professionisti, a distanza di un anno ho raccolto volentieri l'invito del prof. Cecchella a questa seconda giornata di studi in memoria dell'avv. Mario Jaccheri, giornata che vede anche quest'anno un'analoga partecipazione. Partecipo di buon grado a questa manifestazione anzitutto per ricordare il non dimenticato Avvocato, insieme ai presenti, primi fra tutti la figlia avv. Elena Jaccheri e il prof. Cecchella, ambedue assai legati al defunto, oltreché per ovvi motivi la figlia, per motivi umani professionali e - quel che anche rileva - sportivi, di assoluta purezza sportiva. È ormai risaputo che questo presidente del Tribunale di Pisa, in occasione di procedimenti di separazione e divorzio, purtroppo alle volte esasperati dal conflitto tra le parti non sempre fondato e spesso esagerato, si lascia andare a espressioni di rimpianto nei confronti dell'avv. Jaccheri, per ricordarne quell'opportuna saggezza - del giurista, dell'avvocato e dell'uomo - che dovrebbe sempre guidare tutti in siffatti delicati procedimenti, che coinvolgono soprattutto la persona, sempre le parti e purtroppo spesso i figli.

Il tema proposto in questo convegno, "Dal reclamo all'appello: le impugnazioni nei procedimenti di separazione e divorzio", è particolarmente interessante e reso indubbiamente attuale dalle modifiche normative entrate in vigore nel 2006, purtroppo non sempre chiare e quindi fonte di contrastanti interpretazioni.

Quanto al reclamo, l'innovazione di grande rilievo è data dal nuovo art. 708 comma 4 c.p.c., come introdotto dall'art. 2 comma 1 della l. n. 54/2006, che prevede che contro i provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento si può proporre reclamo alla corte d'appello, che decide in camera di consiglio; per l'art. 4 comma 2 della predetta legge, la disposizione è applicabile anche al divorzio (come ai provvedimenti adottati nel giudizio di nullità matrimoniale).

Si è detto che il legislatore ha così inteso risolvere la dibattuta questione della reclamabilità dei provvedimenti presidenziali, particolarmente avvertita in dottrina ma contrastata dalla giurisprudenza maggioritaria, precludendo quindi definitivamente l'ammissibilità di un reclamo ex art. 669-terdecies dei provvedimenti presidenziali stessi al collegio del tribunale; l'attribuzione della competenza alla corte d'appello sarebbe stata verosimilmente fatta per eliminare ogni questione di imbarazzo o resistenza dei magistrati del tribunale a doversi pronunciare sul provvedimento adottato dal capo dell'ufficio. Page 14

Il nuovo reclamo voluto dal legislatore, non dovrebbe essere quello cautelare, non menzionato, ex art...

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