PROVVEDIMENTO 18 luglio 2011 - Introduzione di specifiche tecniche previste dall''articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l''adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell''informazione e della comunicazione, in attuazione d...

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;

Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da DigitPA;

EMANA

il seguente provvedimento:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

  1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 2

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento, si intende:

  1. regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;

  2. CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009;

  3. CNS: Carta Nazionale dei Servizi;

  4. CSV: Comma-separated values;

  5. DTD: Document Type Definition;

  6. DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

  7. GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifiche e protesti;

  8. HSM: Hardware Security Module;

  9. HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;

  10. IMAP: Internet Message Access Protocol;

  11. PdA: Punto di Accesso, come definito all'art. 23 del regolamento;

  12. PEC: Posta Elettronica Certificata;

  13. POP: Post Office Protocol;

  14. PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;

  15. RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;

  16. RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;

  17. ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del regolamento;

  18. SMTP: Simple Mail Transfer Protocol;

  19. UU.GG.: Uffici Giudiziari;

  20. WSDL: Web Services Definition Language;

  21. XML; eXtensible Markup Language;

  22. XSD: XML Schema Definition;

  23. SPC: Sistema Pubblico di Connettivita';

  24. PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalita' crittografiche del token; tramite l'opportuna sequenza di chiamate al token per mezzo dell'interfaccia PKCS#11 e' possibile implementare la procedura di identificazione.

  25. CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni.

  26. PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni.

aa) OID (Object IDentifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale.

CAPO II - SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 3

(Infrastrutture informatiche - art. 3 del regolamento)

1) Il sistema informatico del Ministero della giustizia e' articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello locale.

2) Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati nell'allegato 1.

3) Il sistema di posta elettronica certificata e' gestito dal fornitore presso la propria sala server, collegata ad SPC secondo le relative regole di interoperabilita' e sicurezza.

4) Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia".

5) Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet dell'Amministrazione.

6) Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.

CAPO II - SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 4

(Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia -

art. 4 del regolamento)

  1. Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate in questo provvedimento.

  2. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono automaticamente scartati.

  3. Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del Ministero.

  4. La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC, e' contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all'articolo 5, comma 3.

  5. Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC per la trasmissione e il deposito di atti processuali.

  6. Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati attraverso il proprio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT