DECRETO 7 dicembre 2012 - Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato. (12A13165)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 3 concernente l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, ogni caratteristica e modalita';

Visto il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (di seguito «Trattato»);

Visto l'art. 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari;

Visto l'art. 48 del Trattato, con il quale si prevede l'entrata in vigore dello stesso alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II del medesimo Trattato;

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012»;

Visto il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere l'inserimento di clausole d'azione collettiva identiche e in formato standard nelle modalita' e condizioni di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime giuridico che disciplina l'inserimento di dette clausole e' definito dal Comitato Economico e Finanziario;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;

Visto il modello generale di clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» approvato dal Comitato Economico Finanziario il 18 novembre 2011 sulla base dei lavori svolti dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani (Sub Committee on EU Sovereign Debt Markets), elaborato e reso pubblico e disponibile nella pagina Internet del suddetto Sottocomitato;

Ritenuto necessario adottare le misure necessarie per dare effetto alle suddette clausole d'azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal citato Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani;

Ritenuto opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference», nella versione integrale di cui all'Allegato B del presente decreto, e nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato correntemente emessi di cui all'Allegato A del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutte le nuove emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali di ogni specie, ivi inclusi quelli indicizzati all'inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di ogni specie, ivi inclusi quelli zero coupon, sono soggette alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» in allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante (Allegato A), e nel quale si fa riferimento ai suddetti Buoni e Certificati quali i «Titoli». Ai fini del presente decreto una nuova emissione e' individuata dalla prima tranche.

  2. Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con scadenza superiore ad un anno, di tipologia o con caratteristiche differenti rispetto ai titoli di cui al comma precedente, e' soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» in allegato al presente decreto, anch'esso parte integrante (Allegato B).

  3. I titoli di Stato emessi sui mercati internazionali sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani, citati nelle premesse.

    Art. 2

  4. In caso di attivazione delle clausole di azione collettiva di cui ai Termini Comuni di Riferimento il Dipartimento del Tesoro esegue ogni operazione ivi prevista.

    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 7 dicembre 2012

    Il Ministro: Grilli

Allegato A

Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva

  1. Definizioni generali

    (a) «titoli di debito» indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o piu' serie, con una scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore ad un anno, nonche' qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.

    (b) 'obbligazione zero-coupon' indica un titolo di debito che non matura esplicitamente interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.

    (c) 'obbligazione indicizzata' indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che vengano separate dalle stesse.

    (d) «serie» indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore emissione di Titoli.

    (e) «in circolazione» con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.8.

    (f) «modifica» in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.

    (g) «modifica a piu' serie» indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o piu' serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione di tali altri titoli di debito.

    (h) «materia riservata» in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l'emissione o l'amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:

    (i) il cambio della data in cui ogni ammontare e' pagabile in relazione ai Titoli;

    (ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile in relazione ai Titoli;

    (iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;

    (iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in cui i Titoli possono essere rimborsati;

    (v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;

    (vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di pagamento dell'Emittente in relazione ai Titoli;

    (vii) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza;

    (viii) la modifica dell'ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;

    (ix) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di modifica a piu' serie, dell'ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra serie che e' richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli, la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione che e' richiesto ai fini di un dato quorum costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da considerare in circolazione a questi fini; ovvero

    (x) la modifica della definizione di «materia riservata», e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l'emissione o l'amministrazione andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.

    (i) «possessore» con riferimento ad un Titolo indica il portatore del Titolo o la persona che l'Emittente e' legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge e, con riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente e' legittimato a considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.

    (j) «data di registrazione» con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a piu' serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a sottoscrivere una...

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