Introduzione
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INTRODUZIONE
Sotto il profilo giuridico, la storica perentoria bipartizione tra
attività d'impresa e attività libero-professionale, ha comportato per
la clientela commerciale regole e attenzioni alle quali, invece, la
clientela professionale è rimasta estranea.
Ciò che soprattutto risalta è la negoziabilità tradizionalmen-
te riconosciuta alla prima, caratteristica che non è sin qui appa r-
tenuta alla seconda.
In particolare, la circolazione delle clientele libero-professionali, e
cioè il passaggio di clienti da un libero professionista ad altro apparte-
nente alla medesima categoria, non si è storicamente sviluppata nel
contesto di transazioni di natura economica intercorrenti tra quegli stes-
si professionisti, avendo invece riposato su due concetti fondamentali
afferenti al diverso rapporto tra cliente e professionista: quello di intui-
tus personae e quello, sensibilmente collegato al primo, di fiduciarietà.
Tradizionalmente, infatti, l’atto compiuto da un soggetto nel
decidere di avvalersi delle prestazioni lavorative di un certo pro-
fessionista, divenendone cliente, è stato indotto o – per lo meno for-
temente condizionato – dal grado di considerazione goduto da quello
stesso professionista, nonché dal fatto di avergli riconosciuto, oltre
che determinate (o auspicate) qualità, la propria personale fiducia.
Non sembra, quindi, particolarmente azzardato sostenere che stori-
camente il valore di motivazioni di natura fiduciaria e il peso dell'intui-
tus personae abbiano fortemente inciso sull’instaurazione, prima, e il
mantenimento, poi, di un qualsiasi rapporto cliente-professionista.
A ben vedere, però, questi stessi fondamentali elementi po-
trebbero essere pretermessi ad un terzo elemento, che sembrerebbe
addirittura trascenderli.
Si vuole alludere al principio della libertà di scelta di cui il
cliente può godere in ordine al prestatore d’opera cui affidarsi.
Se infatti, per i motivi più diversi, il materiale affidamento
dell’incarico professionale potrebbe prescindere dalle predette mo-
tivazioni fiduciarie o da una specifica valutazione di capacità e
qualità del professionista cui rivolgersi (si pensi, ad esempio, al-
l’impossibilità di ponderare, per fretta o altro genere di contingenze,
la figura professionale cui far riferimento), ciò sembrerebbe non
poter assolutamente accadere in merito alla forma libera della de-
terminazione dell’aspirante cliente circa il prestatore d’opera del
quale infine richiedere l'attività.
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