DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n.60 - Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo

Titolo I Imposta sugli intrattenimenti Art. 1.

Presupposto dell'imposta 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente

"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.".

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo

- Per quanto concerne il titolo della legge 3 agosto 1998, n. 288, vedi nelle note alle premesse.

- Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, vedi in nota all'art. 11.

- Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 17.

Note alle prermesse

- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 3 agosto 1998, n. 288, recante: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998.

- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante

"Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 28 dicembre 1951. Successivamente il decreto legislativo n.

504 del 1998 ne ha disposto l'abrogazione.

Titolo I Imposta sugli intrattenimenti Art. 2.

Soggetti d'imposta 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente

"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".

Titolo I Imposta sugli intrattenimenti Art. 3.

Base imponibile 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente

"Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono altresi' base imponibile

  1. gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita'.

    3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica

  2. sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita'; b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita'; c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

    4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attivita' fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

    5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".

    Titolo I Imposta sugli intrattenimenti Art. 4.

    A l i q u o t e 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente

    "Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.".

    Titolo I Imposta sugli intrattenimenti Art. 5.

    Finalita' di beneficenza 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente

    "Art. 5 (Finalita' di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.

    2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

    3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

    5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.".

    Note all'art. 5

    - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca

    "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.

    Successivamente, e' stato modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 422, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 298. Si riporta il testo dell'art. 10

    "Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente

  3. lo sviluppo di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori

    1) assistenza sociale e sociosanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988...

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