Tribunale di Bari sentenza del 17 dicembre 2008, n. 2959 Intestazione fiduciaria di quote di S.r.l. e rimedio ex art. 2932 cod. civ.

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@Atti difensivi

Comparsa Conclusionale

per l'ing. yyy, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bracciodieta e dall' Avv. Michele Calamita

Attore

CONTRO

Xxx, rappresentata e difesa come in atti;

Convenuta

*****

(omissis)

MOTIVI

I) Il negozio concluso quale pactum fiduciae.

La società kkk è stata costituita da due soci, il sig. yyy e la sig.ra xxx, titolari l'uno del 90 % e l'altra del 10 % delle quote sociali. Questo è quanto risulta dall'art. 1 e 4 dell'atto costitutivo della società.

Nella fattispecie in esame, però, si controverte circa i rapporti interni dei soci, rapporti regolati da un pactum fiduciae.

L'intesa negoziale prevedeva l'intestazione fiduciaria in favore della xxx di una quota del 10%, con obbligo da parte della xxx di esercitare i diritti e le facoltà inerenti alla qualità di socio nell'interesse del yyy e di ritrasferire la quota a sua richiesta a lui o a terzi indicati dallo stesso.

Infatti, in concomitanza con la costituzione della società la sig.ra xxx ha stipulato con l'ing. yyy (all'epoca dei fatti, suo marito) un negozio fiduciario, ovvero un negozio mediante il quale un soggetto (il fiduciante) aliena un diritto per uno scopo ulteriore ad altro soggetto (il fiduciario) che si obbliga a realizzare ritrasferendo il diritto stesso al fiduciante o ad un terzo.

"La dichiarazione di volontà risultante esternamente opera il trasferimento della titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un'intesa interna, con il quale Page 134 l'avente causa si obbliga ad esercitare il diritto in una maniera determinata e non altrimenti" (Trabucchi, Istituzioni Dir. Civ.). il fiduciario, quindi, diviene titolare del diritto trasferitogli dal fiduciante, ma, in forza del rapporto interno di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare il comportamento convenuto col fiduciante.

Pertanto, non è chi non veda che la descritta operazione configuri un negozio fiduciario.

Alla luce di quanto esposto, non può negarsi che la sig. ra xxx fosse obbligata, in virtù del patto fiduciario, a stipulare un contratto di cessione del 10% del capitale della kkk in favore dell'ing. yyy, essendo venuta meno la fiducia di quest'ultimo nei confronti della sig.ra xxx, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale che legava le parti del presente giudizio. Tuttavia, come già precisato, la convenuta ha rifiutato l'adempimento, nonostante la diffida a tal fine notificatale (...).

L'ing. yyy ha dunque legittimamente adito la competente autorità giudiziaria allo scopo di sentir pronunciare una sentenza che produca gli effetti che avrebbe prodotto il contratto di cessione ove fosse stato stipulato. Ed infatti, essendosi la sig.ra xxx resasi inadempiente ad un obbligo di contrarre, è l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. la forma di tutela che il nostro ordinamento accorda al sig. yyy in questa circostanza.

Sulla ricorrenza della figura del negozio fiduciario non ci sembra che si possano avere dubbi. Deve escludersi, peraltro, che ricorra una ipotesi di simulazione relativa soggettiva (interposizione fittizia di persona), che presuppone un accordo simulatorio tra tre soggetti (parti): (...).

Per quanto si è detto è da escludere che si possa applicare alla fattispecie in esame la disciplina della simulazione relativa (con riferimento alla prova). Mentre occorre precisare che al negozio fiduciario non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 ss. cod. civ. In materia di prova, giacchè esso non amplia né modifica il contenuto di un altro negozio, operando il pactum fiduciae solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario. Né è applicabile l'art. 2725 c.c. trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta (Cfr. la citata Cass. 7899/94; Cass. 23.12.88, n. 6263; Cass. 2.7.90, n. 6764).

II)Della dedotta impossibilità a trasferire le quote

Per completare la disamina delle avverse difese rimane soltanto un' ultima argomentazione svolta dalla xxx per contestare la configurabilità del negozio fiduciario. Secondo la convenuta, "l'obbligo di trasferire la quota non sarebbe giuridicamente concepibile prima che la società venga ad esistenza giuridica con il riconoscimento della personalità giuridica in virtù del decreto di omologazione, atto perfezionativo della iscrizione della società nel registro delle imprese". Le riportate argomentazioni Page 135 non hanno alcun pregio. Infatti, proprio non si comprende la ragione per cui non sarebbe possibile assumere l'obbligo di ritrasferire un bene o un diritto non ancora esistente al momento della conclusione dell'accordo. Quindi, il pactum fiduciae intercorso tra yyy e xxx è pienamente valido ed efficace. Quindi trattasi, come già detto, di un negozio obbligatorio che, come nel caso di specie, doveva necessariamente essere concluso prima della costituzione della società essendo diretto proprio alla costituzione della stessa.

III) Dell'eccepita mancanza di forma del pactum fiduciae

La convenuta eccepisce, peraltro, l'invalidità del patto fiduciario, Poiché stipulato in violazione del disposto di cui all'art. 2479 c.c.

Il richiamo normativo de quo è assolutamente inconferente.

Ê pacifico infatti in dottrina e giurisprudenza che il contratto fiduciario debba essere stipulato nella forma prevista per la conclusione dell'accordo di restituzione del bene fiduciariamente intestato. Ne consegue che, nel caso di specie, la forma del pactum fiduciae avrebbe dovuto essere quella prescritta dalla legge per il contratto di cessione di quote sociali. Orbene è a tutti noto che, all'epoca dei fatti, era possibile trasferire le partecipazioni societarie mediante negozi a forma libera. Questo è quanto avvenuto tra il sig. yyy e la sig.ra xxx. Pertanto il negozio fiduciario concluso dai coniugi era perfettamente valido.

(omissis)

Per tutte le ragioni esposte si

CONCLUDE

per l'accoglimento della domanda. Con vittoria di spese e competenze di causa

Bari, 1 ottobre 2008

Avv. Angelo Bracciodieta

Avv. Michele Calamita

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Atti difensivi

Comparsa Conclusionale

per la Sig.ra xxx, rappresentata e difesa dall'Avv Scipione Scorcia;

- Convenuta -

CONTRO

il Sig. ing. yyy;

- Attore -

FATTO

(Omissis)

DIRITTO

(Omissis)

2) il Giudice non ignora che sulla natura giuridica del negozio fiduciario il Supremo Collegio ripetutamente con giurisprudenza costante si è espresso nei seguenti termini: "Il negozio fiduciario si...

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