PROTOCOLLO DI INTESA 4 ottobre 2012 - Protocollo d''intesa tra il Ministro dell''economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell''art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri ...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE

e

I PRESIDENTI DELLE REGIONI

EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO

in qualita' di Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, convertito dalla legge n. 122/2012

Visti gli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Visto il comma 11 dell'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede tra l'altro che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro, e' stato stabilito che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato allo stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;

- per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale;

- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso decreto;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visti i commi 2 e 4 del suddetto art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualita' di Commissari delegati, e coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale stabilisce tra l'altro che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate";

Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito";

Visti i commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che:

- "L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.";

- "Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.";

- "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante...

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