Cambi di riferimento del 7 luglio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 16 maggio 2000, n.189 Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente

della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.†

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed

esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,

che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'

culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il

Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale

italiana, firmata il 18 aprile 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Visto il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000

Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio

n. 296

INTESA

tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il

presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e

consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e

istituzioni ecclesiastiche

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

quale autorita' statale che sovrintende alla tutela, alla

conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio

dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera

del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N.

8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23,

lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione

dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni

al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede,

CONVENGONO

sulle seguenti disposizioni:

Parte I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO

Art. 1.

Principi generali

  1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di

    seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata

    C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente

    intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano

    conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonche' gli archivi

    appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai

    sensi della normativa civile vigente.

  2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto

    dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni

    culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a

    enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di

    formazione o di attuale conservazione.

  3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla

    necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per

    garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici

    ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

  4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli

    archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico

    della diocesi competente per territorio.

    Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli

    archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio

    della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad

    appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti

    a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica il deposito, quando

    necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza

    di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purche' siti in

    territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.

    Art. 2.

    Interventi della Chiesa cattolica

  5. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute

    nella normativa civile vigente, l'autorita' ecclesiastica competente si impegna ad

    assicurare la conservazione e a dispore l'apertura alla consultazione degli archivi degli

    enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.

  6. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna, in

    particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato

    dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra

    l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di

    strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di

    consultazione, previa intesa con il Ministero.

  7. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna a

    promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di

    dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonche' a controllare che venga rispettata

    la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed

    esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del

    materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

  8. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani

    specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

    Art. 3.

    Interventi dello Stato

  9. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1,

    comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica

    e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di

    attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la

    dotazione di mezzi di corredo, nonche' per le pubblicazioni previste da apposite

    convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e

    progetti di inventariazione, la formazione del personale.

  10. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati

    nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo

    trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le

    soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse

    storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica,

    segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da

    programmare, il Ministero da la priorita' agli archivi storici diocesani nonche' agli

    archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita

    consacrata o a societa' di vita apostolica.

  11. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in

    soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica,

    paleografia e diplomatica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT