Cambi di riferimento del 7 luglio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 16 maggio 2000, n.189 Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente
della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.†
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visto l'articolo 87 della Costituzione;
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Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
†
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
†
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 gennaio 2000;
†
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
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Decreta:
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Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 18 aprile 2000.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, addi' 16 maggio 2000
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CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio
n. 296
†
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INTESA
tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il
presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e
istituzioni ecclesiastiche
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
quale autorita' statale che sovrintende alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000, e
†
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera
del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N.
8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23,
lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione
dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni
al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede,
†
CONVENGONO
sulle seguenti disposizioni:
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DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO
†
Art. 1.
Principi generali
-
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di
seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata
C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente
intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano
conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonche' gli archivi
appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi della normativa civile vigente.
-
Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto
dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni
culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a
enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di
formazione o di attuale conservazione.
-
Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla
necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per
garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici
ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.
-
Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli
archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico
della diocesi competente per territorio.
Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli
archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio
della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad
appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti
a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica il deposito, quando
necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza
di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purche' siti in
territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.
†
Art. 2.
Interventi della Chiesa cattolica
-
Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute
nella normativa civile vigente, l'autorita' ecclesiastica competente si impegna ad
assicurare la conservazione e a dispore l'apertura alla consultazione degli archivi degli
enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.
-
L'autorita' ecclesiastica competente si impegna, in
particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato
dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra
l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di
strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di
consultazione, previa intesa con il Ministero.
-
L'autorita' ecclesiastica competente si impegna a
promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di
dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonche' a controllare che venga rispettata
la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed
esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del
materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.
-
La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani
specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.
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Art. 3.
Interventi dello Stato
-
Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1,
comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica
e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di
attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la
dotazione di mezzi di corredo, nonche' per le pubblicazioni previste da apposite
convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e
progetti di inventariazione, la formazione del personale.
-
Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati
nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo
trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le
soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse
storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica,
segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da
programmare, il Ministero da la priorita' agli archivi storici diocesani nonche' agli
archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita
consacrata o a societa' di vita apostolica.
-
Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in
soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica...
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