LEGGE 12 marzo 2012, n. 34 - Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell''intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l''Unione cristiana evangelica battista d''Italia, in attuazione dell''articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0054)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94,
S.O.,e' il seguente:
"Art. 24.
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.".
Art. 2
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI e' indicata con la...
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