L'intervento del giudice tra l'assetto attuale e le pro spettive di riforma

AutoreVergine, Francesco
Pagine233-252
S: 1. Riflessioni sistemiche de iure condito. – 2. Linee di tendenza nelle
proposte riformiste. 3. Considerazioni finali.
1. Riflessioni sistemiche de iure condito.
Delineato lo spazio entro il quale il giudice è facoltizzato a muo-
versi in campo probatorio, occorre portare l’analisi sulle sponde
della verica della compatibilità degli strumenti d’intervento con
l’assetto tendenzialmente accusatorio del codice, appurando, altresì,
se la scelta legislativa, per come realmente concretizzatasi, sia o
meno condivisibile o addirittura imposta.
Preliminare, alla luce delle considerazioni di volta in volta svolte in
ordine a tutti gli interventi giudiziali possibili, appare l’individuazione
di alcuni punti fermi rispetto ai quali valutare le scelte. Si sono così
enucleati i seguenti criteri ai quali una corretta ermeneutica di sistema
non può che aderire: «l’assolutezza del principio dispositivo – ovvero la
piena disponibilità della prova in capo alle parti – non è essenziale alla
garanzia del contraddittorio e neppure del diritto alla prova; piuttosto la
prevalenza dell’iniziativa di parte su quella giudiziale, la sostanziale re-
sidualità di quest’ultima e, soprattutto, il dovere del giudice di ammet-
tere ed acquisire le prove richieste sono canoni – essi sì – ineliminabili
a tutelare da un lato il contraddittorio, dall’altro il diritto alla prova»1.
1 V, I poteri del giudice dibattimentale nell’ammissione della prova,
Padova, 2004, pp. 246 s. L’Autrice richiama considerazioni esposte da P,
CAPITOLO VI
L’INTERVENTO DEL GIUDICE
TRA L’ASSETTO ATTUALE
E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA
234       
Prevalenza delle parti e residualità giudiziale costituiscono, dun-
que, principi fondamentali non passibili di scaltture e rappresen-
tano, al contempo, criteri di indirizzo nella concreta individuazione
dei tempi e dei modi dell’iniziativa probatoria del giudice.
La verica di compatibilità di tutti gli istituti, peraltro, va effet-
tuata non ponendo come secondo termine di raffronto un processo
astrattamente e puramente accusatorio, ma quel particolare tipo di
sistema “misto” cui l’ordinamento italiano ha inteso aderire.
Per quanto attiene alla verica dell’opportunità delle previsioni
normative in esame in un’ottica di globalità sistematica del proce-
dimento probatorio – decisorio e, di conseguenza, di eventuali solu-
zioni alternative, il punto di partenza è dato dalla individuazione
dei soggetti destinatari delle norme in tema di prova.
La struttura del codice non cela misteri: i destinatari primi sono
senz’altro le parti. Solo in un secondo momento escresce il giudice
attivando i previsti poteri, sistematicamente, e non a caso, ben col-
locati. In tal senso le disposizioni che facoltizzano il giudice ad
intervenire vanno lette in una logica di insieme. Il potere probatorio
spetta alle parti: è la regola. Solo in caso di inerzia o di supercia-
lità operativa delle stesse il giudice potrà intervenire d’ufcio fa-
cendo prevalere l’interesse al raggiungimento di una conclusione
agganciata al reale dato storico.
Su tali premesse possono effettuarsi talune considerazioni d’in-
sieme partendo da valutazioni inerenti i singoli interventi.
In tema di testimonianza, ad esempio, l’interlocuzione giudiziale
deve porsi all’esito degli spazi riservati ai contendenti processuali.
In base al grado di esaustività dell’esame incrociato si snoderanno
L’istruzione dibattimentale in grado di appello, Padova, 1995, p. 146. Specifica inol-
tre che la tendenza evolutiva dei sistemi processuali civili muove verso l’estensione
dei poteri istruttori del giudice ed una correlativa riduzione del monopolio delle parti
sui mezzi di prova, giusto a comprovare l’esistenza di corposi poteri giudiziali anche
in processi ritenuti pienamente dispositivi. Per un’analisi delle pattuizioni sulla prova
nel processo civile e le alternative probatorie a matrice consensuale nell’esperienza
statunitense, cfr. D C, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti,
Milano, 2004, pp. 49-73.

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