Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

in vigore dal: 4- 5-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997; Sentite le regioni inadempienti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n.

59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente

"5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore delle legge regionale".

Note all'art. 1

- Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), cosi' recita

"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1.

Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresi' con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti".

- Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n.

59/1997 si veda in note alle premesse.

- Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' citato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative

a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane; c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Nota all'art. 2

- Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recita

"1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188; b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata".

Art. 3.

Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Nota all'art. 3

- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente

"Art. 14 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'art. 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 13".

Art. 4.

Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

Nota all'art. 4

- Il testo dell'art. 19, commi 1, 2 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente

"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 8 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in...

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