LEGGE 18 febbraio 1999, n.45 - Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli
affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche'
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere
delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di
promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' amministrative di competenza delle regioni nel
settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un
osservatorio permanente che verifica l'andamento del
fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del
comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2.
Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.
8. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei
criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche
con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul
rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e
delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi
pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione,
cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative
e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o
private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati
conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli
istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel
settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze
e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per
territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza sociale
nell'ambito delle rispettive competenze sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8,
relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro
i mesi di giugno e dicembre.
10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e
delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori
dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che
e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall'osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della
difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche'
sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del
traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di in formazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'
sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in
deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul
territorio nazionale.
14. (Abrogato).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nella sua qualita' di Presidente del comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la
loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi
internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono
le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti
alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti
dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- L'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, supplemento ordinario, e' il seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre
1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al
comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni
interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le
variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al
Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il
Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente
con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la
conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie
confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo degli articoli 115 e 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recita
testualmente:
"Art. 115 ( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri
ausiliari di cui all'art. 114 possono avvalersi della
collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti
ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione dal
disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del
tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro
emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di
sviluppo socioculturale della personalita', di formazione
professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
...
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