LEGGE 18 febbraio 1999, n.45 - Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento

ordinario, come modificato dalla presente legge, e' il

seguente:

"Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione

antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo

produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio

dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari

esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,

della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del

lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della

ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli

affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi

istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche'

dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere

delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a

partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da

trattare.

5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di

promozione della politica generale di prevenzione e di

intervento contro la illecita produzione e diffusione delle

sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed

internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio

della funzione di indirizzo e di coordinamento delle

attivita' amministrative di competenza delle regioni nel

settore.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un

osservatorio permanente che verifica l'andamento del

fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del

comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale

disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il

funzionamento dell'osservatorio, in modo da assicurare lo

svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2.

Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.

8. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei

criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e

sistematicamente dati:

a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche

con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul

rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e

delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze

stupefacenti e psicotrope;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi

pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione,

cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al

recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli

istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero

di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative

e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente

intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o

private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati

conseguiti, in particolare per quanto riguarda la

somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla

lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,

nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze

stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli

istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito

delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel

settore della prevenzione e repressione del traffico

illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati

previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze

e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per

territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,

delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica

istruzione e del lavoro e della previdenza sociale

nell'ambito delle rispettive competenze sono tenuti a

trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8,

relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro

i mesi di giugno e dicembre.

10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e

delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori

dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che

e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano

violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere

informazioni dall'osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con

i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della

difesa e per gli affari sociali, promuove campagne

informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti

dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche'

sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del

traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative nazionali sono realizzate

attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi

pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e

periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi

telefonici e telematici di in formazione e di consulenza e

sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi

annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di

intervento per la lotta alla droga destinata agli

interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del

Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'

sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in

deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni

pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra

stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e

televisive nazionali e locali nonche' a favore di

iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul

territorio nazionale.

14. (Abrogato).

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, nella sua qualita' di Presidente del comitato

nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca

una conferenza nazionale sui problemi connessi con la

diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla

quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la

loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura

della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze

sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare

eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate

dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi

internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

produttori delle materie di base dalle quali si estraggono

le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti

alternative di reddito per liberare le popolazioni locali

dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui

attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti

dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione

dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

- L'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.

449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.

302, supplemento ordinario, e' il seguente:

"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti

per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre

1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla

legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28

agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R.

9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al

comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni

interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le

variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al

Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il

Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente

con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la

conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie

confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

apporta le occorrenti variazioni di bilancio".

- Il testo degli articoli 115 e 116 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recita

testualmente:

"Art. 115 ( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'

montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi

pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'

sanitarie locali, singole o associate, ed i centri

ausiliari di cui all'art. 114 possono avvalersi della

collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti

ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di

lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione dal

disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del

tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro

emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di

sviluppo socioculturale della personalita', di formazione

professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli

articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a

frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di

partecipare all'opera di prevenzione, recupero e

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