Necessità di un Intervento per le locazioni e problemi vari dell'immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine411-413
411
Arch. loc. e cond. 4/2013
Dottrina
NECESSITÀ DI UN INTERVENTO
PER LE LOCAZIONI E PROBLEMI
VARI DELL’IMMOBILIARE
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Imu immobili locati, occorre intervenire. 2. Imu aree fab-
bricabili e delibere dei comuni. 3. La tassazione ha bloccato le
compravendite. 4. I Saggi, il Catasto e Al-Khwarithmi. 5. Imu,
iniqua per ragioni di fondo. 6. Appello unitario per l’aff‌itto.
1. Imu immobili locati, occorre intervenire
Il decreto legislativo sul federalismo f‌iscale munici-
pale (n. 23/2011), varato dal Governo Berlusconi, stabi-
liva che l’aliqu ota dell’Imu, prevista in via generale nella
misura del 7,6 per mille, fosse ridotta a lla metà (3,8 pe r
mille) per gli immobili locati. Viceversa, con la disci-
plina dell’Imu sperimentale varata dal Governo Monti,
è stata demandata ai Comuni la scelta se stabilire una
aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità
di scendere f‌ino al 4 per m ille. Ma si trat ta di una scelta
puramente teorica, anche a causa de lla norma che ha a
suo tempo previsto l’attribuzion e allo Stato della metà,
comunque, del gettito determinato dall’applicazione
dell’aliquota di base.
I Comuni, in generale, hanno in effetti stabilito aliquo-
te ben superiori a quella di base del 7,6 per mille. In molti
Comuni, è ben noto, è stata prevista l’applicazione dell’ali-
quota massima del 10,6 per mille per tutti gli immobili
locati; ciò che determina aumenti di imposizione inusita-
ti. Molti proprietari, addirittura, non locano, e cercano di
vendere gli immobili (peraltro non trovando – anche con
immobili liberi dall’inquilino – chi acquisti).
In questa situazione è necessario – ad evitare risvolti
anche drammatici nel settore delle locazioni conseguenti
alla f‌ine delle locazioni legali – che la riduzione al 4 per
mille dell’aliquota di base del 7,6 per mille, non costituisca
una mera facoltà concessa ai Comuni ma sia trasformata –
specie in caso di contratti “concordati” – in una previsione
di legge.
La Confedilizia ha formalmente proposto di intervenire
come sopra indicato.
2. Imu aree fabbricabili e delibere dei comuni
n. 446, disciplina la potestà regolamentare generale delle
Province e dei Comuni. L’articolo 59 dello stesso provvedi-
mento disciplina, in particolare, la potestà regolamentare
in materia di Ici. Tale articolo stabilisce, fra l’altro, alla
lettera g) del comma 1, che – con regolamento adottato a
norma del citato art. 52 – i Comuni possono “determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in
comune commercio delle aree fabbricabili, al f‌ine della
limitazione del potere di accertamento del Comune qua-
lora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato, secondo criteri impron-
tati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo
l’insorgenza di contenzioso”.
Circa l’applicabilità anche all’Imu delle disposizioni di
cui al citato articolo 59, deve rilevarsi che l’art. 14, comma
6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipa-
le) originariamente disponeva che “è confermata la pote-
stà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento” (fra cui l’Imu) mentre, in seguito al D.L. 2
marzo 2012, n. 16, come convertito, il riferimento all’arti-
colo 59 è stato eliminato.
Se da tale eliminazione potrebbe farsi discendere
l’inapplicabilità all’Imu dell’art. 59, deve tuttavia segna-
larsi quanto osservato dal Ministero delle f‌inanze nella
circolare n. 296/E, secondo il quale “l’interpretazione
del combinato disposto dell’articolo 52, comma 1, e del-
che non possa condurre ad un restringimento del potere
regolamentare in materia di ICI, rispetto al potere regola-
mentare di carattere generale”.
Può quindi ritenersi che, rientrando la potestà prevista
dall’art. 59, comma 1, lett. g), nell’ambito della generale
potestà regolamentare dei Comuni, essa sia esercitabile
anche con riferimento all’Imu.
3. La tassazione ha bloccato le compravendite
Sia i dati Istat che i dati dell’Agenzia del territorio/en-
trate dimostrano che la diminuzione delle compravendite
è avvenuta in concomitanza con l’introduzione di una forte
tassazione. Sulla base dei dati Istat, si è infatti avuta – nel
primo trimestre 2012, in corrispondenza con l’applicazio-
ne dell’Imu Governo Monti – una diminuzione del 16,9%
rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente

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