DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. 78 - Interventi urgenti in materia occupazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
a sostegno del reddito intese a fronteggiare, nell'immediato,
emergenze occupazionali in vista di una piena operativita' delle
iniziative volte al reimpiego dei soggetti interessati e cio' con
particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare
modifiche alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al
fine di assicurare interventi piu' funzionali alla collocazione dei
lavori utilizzati nei predetti lavori;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
assicurare ulteriori stanziamenti, al fine di consentire la
prosecuzione di lavori socialmente utili presso il Ministero per i
beni culturali e ambientali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per i beni culturali e ambientali;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1.
Interventi urgenti in materia occupazionale
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Sono prorogati:
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di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di
soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per
effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella
misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei
trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
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di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di
cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nella misura vigente a tale data.
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All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
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la parola: "requisiti" e' sostituita dalla seguente:
"trattamenti";
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alla lettera a) sono...
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