DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. 78 - Interventi urgenti in materia occupazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure

a sostegno del reddito intese a fronteggiare, nell'immediato,

emergenze occupazionali in vista di una piena operativita' delle

iniziative volte al reimpiego dei soggetti interessati e cio' con

particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare

modifiche alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al

fine di assicurare interventi piu' funzionali alla collocazione dei

lavori utilizzati nei predetti lavori;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di

assicurare ulteriori stanziamenti, al fine di consentire la

prosecuzione di lavori socialmente utili presso il Ministero per i

beni culturali e ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i

Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e

per i beni culturali e ambientali;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1.

Interventi urgenti in materia occupazionale

  1. Sono prorogati:

    1. di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di

      soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di

      integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di cui

      all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1

      ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

      novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per

      effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella

      misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei

      trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari

      riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;

    2. di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di

      cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

      552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.

      642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del

      presente decreto e nella misura vigente a tale data.

  2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre

    1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la parola: "requisiti" e' sostituita dalla seguente:

      "trattamenti";

    2. alla lettera a) sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT