CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25 - Interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1998/1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25.

Interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la

stagione 1998/1999.

Premessa.

Il Dipartimento dello spettacolo, di seguito definito

"l'amministrazione", eroga finanziamenti alle attivita' teatrali di

prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento

della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il piu'

possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.

A tal fine, l'azione dell'amministrazione si atterra' ai seguenti

principi:

1. Creazione e produzione:

a) sostegno alla qualita', all'innovazione, alla ricerca, alla

sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il

ricambio generazionale;

b) sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione

del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

c) conservazione e valorizzazione del repertorio classico anche

tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso;

d) incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare,

tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi (teatrale,

musicale, coreutico, ecc.);

e) formazione e tutela delle professionalita' in campo artistico,

tecnico, organizzativo.

2. Distribuzione e' diffusione:

a) incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite

attivita' di incoraggiamento dei giovani e delle categorie meno

favorite ad accostarsi al teatro;

b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento

di iniziative teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree

meno servite;

c) sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano, in

particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e

di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.

3. Le caratteristiche di continuita' e coerenza del progetto

artistico e l'efficienza della gestione costituiscono elementi di

particolare considerazione ai fini dell'intervento pubblico.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Attivita' teatrali sovvenzionate

1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione

del disegno di legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale e

del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge

29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30

maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo unico per lo

spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle

attivita' di prosa.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Sato, le attivita' di

prosa considerate sono quelle relative alla produzione,

distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale,

nonche' a rassegne e festival, realizzate e promosse da:

a) enti di diritto pubblico;

b) istituzioni culturali a carattere nazionale;

c) enti stabili di:

1) produzione ad iniziativa pubblica;

2) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa

privata o mista pubblicoprivata;

3) produzione e promozione nel settore della sperimentazione

teatrale;

4) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e

la gioventu';

d) soggetti privati di produzione;

e) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu';

f) organismi e imprese di distribuzione:

1) circuiti territoriali;

2) imprese private di esercizio;

3) teatri municipali;

g) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri

di figura di rilevanza nazionale;

h) teatri universitari;

i) enti promotori di rassegne e festival.

Art. 2.

Stagione teatrale

1. La stagione teatrale consiste nel periodo di attivita' di

ciascuna delle categorie di soggetti disciplinati dalla presente

circolare ed e' relativa ai seguenti periodi:

a) dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, per i soggetti

di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23; per le

iniziative culturali di cui all'articolo 23 il periodo di attivita'

puo' riferirsi anche all'anno solare nel quale esse iniziano;

b) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per gli enti

stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;

c) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, per i

soggetti di cui agli articoli 8, 17, 18 e 22.

2. L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive

si riserva la facolta' di emanare, entro il 31 dicembre 1998, una

ulteriore circolare relativa al periodo di attivita' fra il 1 giugno

ed il 31 dicembre 1999, al fine di assicurare la coincidenza della

stagione teatrale con l'anno solare 2000 e seguenti.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi

finanziari la validita' culturale e sociale delle iniziative, la

natura professionale delle attivita' realizzate, nonche' l'impiego

per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici,

riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15.

2. Gli elementi artistici e tecnici di cui al comma 1 devono

possedere adeguata professionalita', riferita ai requisiti desumibili

dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della

categoria. Il possesso di tali requisiti, nonche' la conformita' dei

singoli rapporti contrattuali ai relativi contratti collettivi

nazionali di categoria, deve essere attestato dal legale

rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

3. Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione

le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque puo' accedere con

l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

4. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti previsti

dagli articoli 12, 13, 14, 15, 22 e 23, ove gli stessi presentino

identita' personale nelle cariche di legale rappresentante, di

direttore artistico, di direttore amministrativo, con altri soggetti

in favore dei quali siano stati assegnati nella medesima stagione

teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

Art. 4.

Modalita' per la presentazione delle domande

e dei consuntivi

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per

la stagione 1998-1999 devono essere redatte in tre esemplari, dei

quali uno in regola con l'imposta di bollo, e presentate,

direttamente o a mezzo del servizio postale, alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III

attivita' di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184

Roma. Esse devono essere corredate da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello

statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti presentino

variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;

b) copia del bilancio consuntivo per l'anno 1997, approvato secondo

le disposizioni del codice civile;

c) programma di attivita' e preventivo finanziario, mediante

appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2. I termini perentori per la presentazione delle domande sono:

a) 31 ottobre 1998, per le iniziative la cui attivita' e'

considerata ad anno solare;

b) 30 giugno 1998, per le iniziative la cui attivita' e'

considerata a stagione teatrale.

3. La documentazione relativa al programma di attivita' ed al

preventivo finanziario deve essere improrogabilmente perfezionata,

pena il rinvio dell'esame della domanda alla presentazione del

consuntivo, prima dell'inizio dell'attivita' e comunque non oltre i

seguenti termini:

a) 31 luglio 1998, per i soggetti la cui attivita' e' considerata a

stagione;

b) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui all'articolo 8;

c) 31 dicembre 1998, per i soggetti della promozione;

d) 30 aprile 1999, per i soggetti organizzatori di festival e

rassegne.

4. L'amministrazione decide sugli interventi finanziari, in linea

di massima entro i seguenti termini:

a) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);

b) 30 novembre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);

c) 28 febbraio 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera c);

d) 30 giugno 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera d).

5. Il consuntivo dell'attivita' svolta, redatto su modello

predisposto dall'amministrazione, deve essere presentato entro trenta

giorni dal termine dell'attivita', come indicato all'art. 2, ad

eccezione dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10, per i quali il

termine e' di sessanta giorni. In difetto di tale presentazione,

l'amministrazione non procede alla definitiva assegnazione

dell'intervento finanziario ed all'esame della documentazione

presentata per la stagione successiva.

6. In presenza di difformita' tra attivita' svolta e programma

preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o

artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a

giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'amministrazione

puo', rispettivamente, sentita la Commissione consultiva, procedere

alla riduzione o alla revoca dell'intervento finanziario, ovvero, di

ufficio, ad una riduzione corrispondente alle somme oggetto di

documentazione inidonea.

Art. 5.

Criteri per l'intervento finanziario dello Stato

1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle

attivita' teatrali di cui all'art. 1, in base ai criteri e modalita'

previsti agli articoli successivi, ed inoltre secondo i criteri di

seguito enunciati.

2. Per le attivita' di produzione, i costi presi a riferimento

riguardano, in particolare, gli oneri previdenziali ed assistenziali

versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una

quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli

enti stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento sono

oggetto di separata valutazione. Nell'ambito di un generale

contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali

riferiti all'ENPALS potranno essere presi in considerazione fino ad

un massimale di lire 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente

normativa in materia. La somma degli oneri eccedenti il predetto

tetto e'...

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