CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25 - Interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1998/1999
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25.
Interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la
stagione 1998/1999.
Premessa.
Il Dipartimento dello spettacolo, di seguito definito
"l'amministrazione", eroga finanziamenti alle attivita' teatrali di
prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento
della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il piu'
possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.
A tal fine, l'azione dell'amministrazione si atterra' ai seguenti
principi:
1. Creazione e produzione:
a) sostegno alla qualita', all'innovazione, alla ricerca, alla
sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il
ricambio generazionale;
b) sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
c) conservazione e valorizzazione del repertorio classico anche
tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso;
d) incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi (teatrale,
musicale, coreutico, ecc.);
e) formazione e tutela delle professionalita' in campo artistico,
tecnico, organizzativo.
2. Distribuzione e' diffusione:
a) incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite
attivita' di incoraggiamento dei giovani e delle categorie meno
favorite ad accostarsi al teatro;
b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree
meno servite;
c) sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano, in
particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e
di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
3. Le caratteristiche di continuita' e coerenza del progetto
artistico e l'efficienza della gestione costituiscono elementi di
particolare considerazione ai fini dell'intervento pubblico.
Disposizioni generali
Art. 1.
Attivita' teatrali sovvenzionate
1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione
del disegno di legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale e
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30
maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle
attivita' di prosa.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Sato, le attivita' di
prosa considerate sono quelle relative alla produzione,
distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale,
nonche' a rassegne e festival, realizzate e promosse da:
a) enti di diritto pubblico;
b) istituzioni culturali a carattere nazionale;
c) enti stabili di:
1) produzione ad iniziativa pubblica;
2) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa
privata o mista pubblicoprivata;
3) produzione e promozione nel settore della sperimentazione
teatrale;
4) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e
la gioventu';
d) soggetti privati di produzione;
e) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu';
f) organismi e imprese di distribuzione:
1) circuiti territoriali;
2) imprese private di esercizio;
3) teatri municipali;
g) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri
di figura di rilevanza nazionale;
h) teatri universitari;
i) enti promotori di rassegne e festival.
Art. 2.
Stagione teatrale
1. La stagione teatrale consiste nel periodo di attivita' di
ciascuna delle categorie di soggetti disciplinati dalla presente
circolare ed e' relativa ai seguenti periodi:
a) dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, per i soggetti
di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23; per le
iniziative culturali di cui all'articolo 23 il periodo di attivita'
puo' riferirsi anche all'anno solare nel quale esse iniziano;
b) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per gli enti
stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;
c) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, per i
soggetti di cui agli articoli 8, 17, 18 e 22.
2. L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive
si riserva la facolta' di emanare, entro il 31 dicembre 1998, una
ulteriore circolare relativa al periodo di attivita' fra il 1 giugno
ed il 31 dicembre 1999, al fine di assicurare la coincidenza della
stagione teatrale con l'anno solare 2000 e seguenti.
Art. 3.
Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari
1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi
finanziari la validita' culturale e sociale delle iniziative, la
natura professionale delle attivita' realizzate, nonche' l'impiego
per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici,
riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15.
2. Gli elementi artistici e tecnici di cui al comma 1 devono
possedere adeguata professionalita', riferita ai requisiti desumibili
dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della
categoria. Il possesso di tali requisiti, nonche' la conformita' dei
singoli rapporti contrattuali ai relativi contratti collettivi
nazionali di categoria, deve essere attestato dal legale
rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
3. Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione
le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque puo' accedere con
l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.
4. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti previsti
dagli articoli 12, 13, 14, 15, 22 e 23, ove gli stessi presentino
identita' personale nelle cariche di legale rappresentante, di
direttore artistico, di direttore amministrativo, con altri soggetti
in favore dei quali siano stati assegnati nella medesima stagione
teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.
Art. 4.
Modalita' per la presentazione delle domande
e dei consuntivi
1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per
la stagione 1998-1999 devono essere redatte in tre esemplari, dei
quali uno in regola con l'imposta di bollo, e presentate,
direttamente o a mezzo del servizio postale, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III
attivita' di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184
Roma. Esse devono essere corredate da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti presentino
variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;
b) copia del bilancio consuntivo per l'anno 1997, approvato secondo
le disposizioni del codice civile;
c) programma di attivita' e preventivo finanziario, mediante
appositi modelli predisposti dall'amministrazione.
2. I termini perentori per la presentazione delle domande sono:
a) 31 ottobre 1998, per le iniziative la cui attivita' e'
considerata ad anno solare;
b) 30 giugno 1998, per le iniziative la cui attivita' e'
considerata a stagione teatrale.
3. La documentazione relativa al programma di attivita' ed al
preventivo finanziario deve essere improrogabilmente perfezionata,
pena il rinvio dell'esame della domanda alla presentazione del
consuntivo, prima dell'inizio dell'attivita' e comunque non oltre i
seguenti termini:
a) 31 luglio 1998, per i soggetti la cui attivita' e' considerata a
stagione;
b) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui all'articolo 8;
c) 31 dicembre 1998, per i soggetti della promozione;
d) 30 aprile 1999, per i soggetti organizzatori di festival e
rassegne.
4. L'amministrazione decide sugli interventi finanziari, in linea
di massima entro i seguenti termini:
a) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);
b) 30 novembre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);
c) 28 febbraio 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera c);
d) 30 giugno 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera d).
5. Il consuntivo dell'attivita' svolta, redatto su modello
predisposto dall'amministrazione, deve essere presentato entro trenta
giorni dal termine dell'attivita', come indicato all'art. 2, ad
eccezione dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10, per i quali il
termine e' di sessanta giorni. In difetto di tale presentazione,
l'amministrazione non procede alla definitiva assegnazione
dell'intervento finanziario ed all'esame della documentazione
presentata per la stagione successiva.
6. In presenza di difformita' tra attivita' svolta e programma
preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o
artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a
giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'amministrazione
puo', rispettivamente, sentita la Commissione consultiva, procedere
alla riduzione o alla revoca dell'intervento finanziario, ovvero, di
ufficio, ad una riduzione corrispondente alle somme oggetto di
documentazione inidonea.
Art. 5.
Criteri per l'intervento finanziario dello Stato
1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle
attivita' teatrali di cui all'art. 1, in base ai criteri e modalita'
previsti agli articoli successivi, ed inoltre secondo i criteri di
seguito enunciati.
2. Per le attivita' di produzione, i costi presi a riferimento
riguardano, in particolare, gli oneri previdenziali ed assistenziali
versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una
quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli
enti stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento sono
oggetto di separata valutazione. Nell'ambito di un generale
contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali
riferiti all'ENPALS potranno essere presi in considerazione fino ad
un massimale di lire 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente
normativa in materia. La somma degli oneri eccedenti il predetto
tetto e'...
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