DELIBERAZIONE 29 novembre 2002 - Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 99/02)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n.

30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n.388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; Visto l'art. 29, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che stabilisce il mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie relative agli articoli 9 e 10 della succitata legge n.

211/1992 e non utilizzate al 31 dicembre 1998; Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui sopra, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla commissione di alta vigilanza (CAV), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata; Vista la relazione aggiornata sullo stato di attuazione del programma di investimenti nel settore del trasporto di massa, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 511 (Segr)E.41 del 24 maggio 2002; Vista la nota n. (SegrTIF)1111.E.45 del 22 ottobre 2002, con la quale il citato Ministero ha evidenziato come si sia verificata disparita' di trattamento tra le iniziative finanziate successivamente all'entrata in vigore delle norme che hanno elevata il contributo statale al 60% del costo, sia per gli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, sia per le ferrovie concesse e talune delle iniziative finanziate in precedenza, proponendo quindi di procedere alla rideterminazione delle quote di contributo sinora assegnate, in modo da prevedere tale tetto per tutte le opere non altrimenti finanziate, con riferimento al costo indicato nell'ultima delibera e sulla base del saggio reale di interesse nell'ipotesi in cui i mutui siano stati gia' attivati e sulla base del tasso vigente per gli altri casi; Vista la nota n. 1362/211 PG del 22 ottobre 2002, con la quale la succitata amministrazione ha comunicato che l'intervento relativo alla metropolitana di superficie di Perugia, per il quale il costo originariamente stimato era stato poi ridimensionato a seguito dello stralcio di opere non strettamente correlate alle finalita' della legge n. 211/1992, e' stato rimodulato in relazione ad aggiornate scelte trasportistiche effettuate dal comune, assumendo la denominazione di "raddoppio ferroviario della tratta S. Anna - Ponte S. Giovanni" e recando una previsione complessiva di spesa riallineata a quella a suo tempo considerata da questo Comitato; Vista la nota n. 1417/211 del 30 ottobre 2002, con la quale il richiamato dicastero ha specificato i motivi che hanno determinato il ripristino del costo originario per altri interventi finanziati ex art. 10 della citata legge n. 211/1992, interventi il cui costo era stato ridimensionato con delibera 21 aprile 1999, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 177/1999); Vista la nota n. 1416/211 del 30 ottobre 2002, con la quale il Ministero in questione ha fornito precisazioni, per le citta' di Genova e Venezia, in merito all'accorpamento, sotto un'unica denominazione, di interventi relativi alla medesima opera, ma approvati con delibere successive ed ha, altresi', esposto la situazione degli interventi relativi alle linee A e B della metropolitana di Roma, per i quali si e' proceduto all'aggregazione in un'unica voce degli importi attinenti al materiale rotabile; Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella citata relazione sullo stato di attuazione del programma, ha sottolineato come gli interventi con lavori in corso rappresentino il 41,47% sul totale delle opere, gli interventi con gare in corso o da espletare il 13,09% e gli interventi ancora in istruttoria il 45,44%; Preso atto che, nell'esporre i ritardi e le criticita' registrati nella realizzazione degli interventi, il citato Ministero ha evidenziato come sia stato attivato un puntuale monitoraggio, imponendo ai soggetti beneficiari la trasmissione trimestrale di informazioni sullo stato dei lavori e sulle procedure di gara, e come si sia fatto ricorso -- per accelerare l'attuazione degli interventi il cui termine di avvio era stato fissato dal Ministero -- alla stipula con i soggetti beneficiari di accordi procedimentali che calibrano il cronoprogramma delle attivita' sulle specifiche esigenze del singolo intervento e correlano la revoca del finanziamento al mancato rispetto del cronoprogramma medesimo, salvo casi di forza maggiore; Considerato che il citato Ministero, nella medesima ottica di assicurare velocizzazione alla realizzazione delle opere, propone di estendere la procedura degli accordi procedimentali anche agli interventi il cui termine di avvio e' stato a suo tempo fissato in modo omogeneo da questo Comitato; Considerato che, nel trasmettere i prospetti concernenti la rideterminazione dei contributi per gli interventi sinora finanziati, il suddetto Ministero riepiloga le disponibilita' residue a seguito della ricognizione e prospetta l'opportunita' di...

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