Gli interventi di raccordo tra politiche attive e passive

AutoreValentina Pasquarella
Pagine639-646
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Gli interventi di raccordo tra politiche attive e passive
Valentina Pasquarella
Norme commentate: art. 4, commi 34-39, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Il «sistema di premialità» nell’àmbito di una riforma “a costo zero”. - 2. Il rapporto
sinergico tra Inps e centri per l’impiego nell’”informatizzazione” dei dati e nel “monitoraggio”
dei servizi erogati. - 3. Lo stato di disoccupazione e la “semplificazione” delle procedure. - 4. Il
coinvolgimento di regioni e province nella «omogeneizzazione delle basi informative». - 5.
Brevi osservazioni conclusive.
1. “Premialità”, “informatizzazione”, “monitoraggio”, “semplificazione”
e «omogeneizzazione delle basi informative»1 sono le parole-chiave su cui
sono costruiti i cc. 34-39 dell’art. 4, l. n. 92/2012, norme riferibili a quasi tut-
te le tipologie di ammortizzatori sociali (v. GAROFALO, supra, cap. III, sez.
I). In particolare, il legislatore, attraverso il rafforzamento di procedure già
esistenti, intende perseguire un duplice obiettivo: raccordare il sistema di
ammortizzatori sociali con le politiche attive e i servizi per l’impiego; con-
trollare e monitorare l’applicazione della regolamentazione introdotta2.
La rilevanza degli obiettivi prefissati si scontra con la prospettiva finan-
ziaria, tutt’altro che florida, in cui il disegno legislativo si inserisce. Infatti, la
“chiave di volta” del meccanismo di premialità (c. 34) e dei sistemi di infor-
matizzazione e di monitoraggio (cc. 35 e 36) è rappresentata dalla clausola
di invarianza degli oneri di finanza pubblica, vale a dire dalla puntualiz-
zazione operata dalla legge, secondo cui le amministrazioni interessate
devono provvedere all’attuazione delle suddette norme mediante le «ri-
sorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente»,
senza oneri nuovi o aggiuntivi a carico dello Stato (c. 37): una premessa
poco rassicurante specie con riferimento ai progetti più o meno ambiziosi
perseguiti dal legislatore in materia.
La prima novità introdotta dall’art. 4, l. n. 92/2012 si inserisce perfetta-
mente nella prospettiva appena descritta, che, escludendo l’erogazione di ri-
sorse aggiuntive da parte dello Stato, prevede un sistema di premialità per
reperire i finanziamenti necessari dai fondi strutturali europei. Al fine di «in-
centivare le buone prassi e il corretto e completo utilizzo» di tali fondi, «sco-
1 L’espressione è di GAROFALO D., 2004, 214, e si riferisce al raccordo tra il Sistema Infor-
mativo Lavoro (art. 11, d.lgs. n. 469/1997) e la Borsa continua nazionale del lavoro (ex art. 15,
2 Cfr. CINELLI, 2012, 4-5.

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